di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 14024 del 4 giugno 2013.Il consenso informato è istituto giuridico che affonda le proprie radici nell'art. 32 della Costituzione: il paziente deve essere messo al corrente della situazione patologica e delle terapie che è necessario mettere in atto, di modo che possa autonomamente decidere come comportarsi. Nel caso di specie gli eredi legittimi di un paziente, il quale ha riportato danni irreversibili a seguito di intervento chirurgico, promuovono ricorso avverso la statuizione del giudice di merito, il quale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno subito poiché la diagnosi precisa era stata formulata - per necessità attestata da ctu - soltanto in corso di operazione chirurgica. La prova della mancata tempestiva informazione sarebbe poi stata a carico del paziente stesso.

 

Il consenso del danneggiato era infatti stato prestato per un intervento differente rispetto a quello poi effettivamente eseguito. La Suprema Corte accoglie il ricorso riscontrando un difetto di motivazione del giudice di merito laddove non ha sufficientemente giustificato la circostanza che il consenso originario si sarebbe automaticamente esteso all'intervento effettivo, bastando la comunicazione della diagnosi corretta soltanto in momento successivo. Il giudice di primo grado ha infatti errato nel ritenere che "la diversa operazione e i ben diversi rischi ad essa sottesi potessero essere ricompresi nell'iniziale informazione".

 

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