di Paolo M. Storani - E così LIA Law In Action prende lo spunto da quanto chiosa il lettore Giorgio in calce ad un contributo del Direttore di Studio Cataldi nella news risalente all'8 ottobre 2008 intitolata: "Etilometro: per Gip di Firenze alcoltest non prova colpevolezza; il nostro visitatore esordisce con la frase di approvazione: "finalmente un giudice intelligente! Ha perfettamente ragione!" ed innesca, involontariamente, un meccanismo per cui il sistema automatico del nostro Portale fa riemergere dall'oblio quella lontana pronuncia del Giudice Monocratico del Tribunale di Firenze e si trascina poi dietro, a mo' di slavina, pure un pezzullo del sottoscritto: "Alcoltest e guida in stato di ebbrezza - riflessioni pratiche" del 4 marzo 2013.
Ed allora, caro Giorgio, parliamo pure del Gip del Tribunale di Milano, dr.ssa Donatella Banci Buonamici, che il 15 maggio 2013 ha depositato, con il rito abbreviato, la sentenza di assoluzione in un processo penale a carico di imputato - conducente di età inferiore ad anni 21 con tasso alcolemico riscontrato di 1,24 e 1,28 g/l del seguente, testuale tenore:
"Come si evince dall'analisi degli atti contenuti nel fascicolo, C., dopo essere stato fermato da due agenti di Polizia di Stato, veniva sottoposto ad esame alcolimetrico che dava esito positivo.
Tale operazione tuttavia veniva svolta senza che il C. fosse preventivamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Solo dopo l'esecuzione dell'alcoltest, alle ore 4,25, il C. veniva avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Da ciò consegue la nullità dell'accertamento al quale è stato sottoposto l'imputato.
L'accertamento mediante etilometro dello stato di ebbrezza (recte della misura della concentrazione alcoolica nell'aria alveolare espirata), ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, 285, art. 186, comma 4, è da considerarsi accertamento tecnico irripetibile stante l'alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell'analisi.
Tale obbligo non ricorre unicamente nel caso in cui l'accertamento venga eseguito in via esplorativa, risultando espressione di una attività di polizia amministrativa; nel caso di specie certamento tale obbligo sussisteva atteso che è la stessa PG (n.d.r. = Polizia Giudiziaria) a dare atto del fatto che, già al momento dell'accertamento era possibile desumere lo stato di alterazione del conducente".
Conclude la Dr.ssa Donatella Banci Buonamici: "in assenza degli elementi di prova forniti dall'esame alcolemico, non vi sono elementi sufficienti per ritenere la pena responsabilità dell'imputato: nel verbale gli operanti danno solo atto che l'imputato al momento del controllo aveva occhi lucidi ed alito vinoso. Si tratta di elementi certamente sintomatici di una stato di alterazione ma che, stante la loro genericità, non consentono di affermare che il C. presentasse una concentrazione alcolica superiore al limite di legge".
La discussione continua sul form dei commenti dei lettori, non senza un'avvertenza preliminare: ragazzi, o si beve o si guida, di vite (nostra e degli altri) non ne abbiamo di scorta come la gomma!
Ed allora, caro Giorgio, parliamo pure del Gip del Tribunale di Milano, dr.ssa Donatella Banci Buonamici, che il 15 maggio 2013 ha depositato, con il rito abbreviato, la sentenza di assoluzione in un processo penale a carico di imputato - conducente di età inferiore ad anni 21 con tasso alcolemico riscontrato di 1,24 e 1,28 g/l del seguente, testuale tenore:
"Come si evince dall'analisi degli atti contenuti nel fascicolo, C., dopo essere stato fermato da due agenti di Polizia di Stato, veniva sottoposto ad esame alcolimetrico che dava esito positivo.
Tale operazione tuttavia veniva svolta senza che il C. fosse preventivamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Solo dopo l'esecuzione dell'alcoltest, alle ore 4,25, il C. veniva avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Da ciò consegue la nullità dell'accertamento al quale è stato sottoposto l'imputato.
L'accertamento mediante etilometro dello stato di ebbrezza (recte della misura della concentrazione alcoolica nell'aria alveolare espirata), ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, 285, art. 186, comma 4, è da considerarsi accertamento tecnico irripetibile stante l'alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell'analisi.
Tale obbligo non ricorre unicamente nel caso in cui l'accertamento venga eseguito in via esplorativa, risultando espressione di una attività di polizia amministrativa; nel caso di specie certamento tale obbligo sussisteva atteso che è la stessa PG (n.d.r. = Polizia Giudiziaria) a dare atto del fatto che, già al momento dell'accertamento era possibile desumere lo stato di alterazione del conducente".
Conclude la Dr.ssa Donatella Banci Buonamici: "in assenza degli elementi di prova forniti dall'esame alcolemico, non vi sono elementi sufficienti per ritenere la pena responsabilità dell'imputato: nel verbale gli operanti danno solo atto che l'imputato al momento del controllo aveva occhi lucidi ed alito vinoso. Si tratta di elementi certamente sintomatici di una stato di alterazione ma che, stante la loro genericità, non consentono di affermare che il C. presentasse una concentrazione alcolica superiore al limite di legge".
La discussione continua sul form dei commenti dei lettori, non senza un'avvertenza preliminare: ragazzi, o si beve o si guida, di vite (nostra e degli altri) non ne abbiamo di scorta come la gomma!
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