"Non sussiste, nel nostro ordinamento, un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le OO.SS. e rientra nell'autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto con OO.SS. anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente.".
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 14511 del 10 giugno 2013, ha rigettato il ricorso presentato da un Sindacato avverso la sentenza con la quale i giudici di merito ritenevano insussistente il comportamento antisindacale denunciato per aver la parte datoriale sostituito un accordo sindacale stipulato (anche) con l'organizzazione sindacale ricorrente con altro stipulato tra altri soggetti.
Nell'attuale sistema normativo dell'attività sindacale - si legge nella sentenza - "non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali; il datore di lavoro non ha quindi l'obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni, potendosi configurare l'ipotesi di condotta antisindacale prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un'apprezzabile lesione della libertà sindacale dall'organizzazione esclusa. ".
Precisano poi i giudici di legittimità che "lo Statuto dei lavoratori, mentre accoglie il principio di parità di trattamento solo per i lavoratori (art. 15), per i sindacati fa proprio, ai fini del riconoscimento di una particolare tutela, il criterio della maggiore rappresentatività sul piano nazionale (art. 19), criterio che non impone una uguaglianza di trattamento dei sindacati forniti di tale requisito, né tanto meno impone l'estensione ad associazioni sindacali diverse da quelle stipulanti condizioni dell'esercizio dell'attività sindacale riconosciute da contratti collettivi, più favorevoli di quelle previste per legge".