CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - SENTENZA 15 maggio 2013, n.20970
di Luigi Del Giudice - Ai sensi dell'articolo 4 D.P.R.457/1955 I datori di lavoro devono a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi; c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Tali disposizioni sono state poi recepite dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 626 del 1994, in riferimento agli obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro; e, da ultimo, consacrate, in termini di continuità normativa, nelle misure generali di tutela di cui all'art. 15, comma 1, lett. n), d.lgs. 9.04.2008 n. 81, recante Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sulla base di ciò e di un consolidato orientamento giurisprudenziale, è da ritenersi che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni da svolgere, in maniera tale da rendere edotti i lavoratori sui rischi inerenti alle attività alle quali vengono addetti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 04/10/2007, ep. 28/01/2008) Rv. 238540; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41997 del 16/11/2006, dep. 21/12/2006, Rv. 235679). Si è, inoltre, chiarito che il datore di lavoro è tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici ai quali sono esposti, fornendo informazioni dettagliate e complete sia sulle mansioni da svolgere, sia in riferimento ai rischi connessi a dette mansioni (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41707 del 23/09/2004, dep. 26/10/2004, Rv. 2302579; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11112 del 29/11/2011, dep. 21/03/2012, Rv. 252729).
Luigi Del Giudice
www.polizialocaleweb.com
Tali disposizioni sono state poi recepite dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 626 del 1994, in riferimento agli obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro; e, da ultimo, consacrate, in termini di continuità normativa, nelle misure generali di tutela di cui all'art. 15, comma 1, lett. n), d.lgs. 9.04.2008 n. 81, recante Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sulla base di ciò e di un consolidato orientamento giurisprudenziale, è da ritenersi che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni da svolgere, in maniera tale da rendere edotti i lavoratori sui rischi inerenti alle attività alle quali vengono addetti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 04/10/2007, ep. 28/01/2008) Rv. 238540; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41997 del 16/11/2006, dep. 21/12/2006, Rv. 235679). Si è, inoltre, chiarito che il datore di lavoro è tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici ai quali sono esposti, fornendo informazioni dettagliate e complete sia sulle mansioni da svolgere, sia in riferimento ai rischi connessi a dette mansioni (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41707 del 23/09/2004, dep. 26/10/2004, Rv. 2302579; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11112 del 29/11/2011, dep. 21/03/2012, Rv. 252729).
Luigi Del Giudice
www.polizialocaleweb.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: