di Paolo M. Storani - Quante volte su queste colonne virtuali ci siamo occupati di insidia stradale e di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma l'istruttiva vicenda sottoposta qualche tempo fa (15 marzo 2011) al vaglio del Tribunale di Trento capita assai di rado sui tavoli dei magistrati e merita di essere divulgata ai sempre affezionati visitatori di Law In Action.
Non rimane che lasciare la parola al Monocratico Dott.ssa Renata Fermanelli, che nell'attualità è giudice presso la Corte di Appello di Ancona.
IL TRIBUNALE DI TRENTO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in persona del giudice, dott.ssa Renata Fermanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2007, promossa da AV.MA.CR. rappresentato e difeso dagli avv.ti A.D.Be. e S.D'Ar. ed elett. dom.to presso lo studio del primo in omissis ATTRICE Contro
CONDOMINIO NU., IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dall'avv. P.Sa. ed elett. dom.to presso il suo studio in omissis CONVENUTO
avente per oggetto: risarcimento danni e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 13.10.10, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo - motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 11.9.07 Av.Ma.Cr. conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Condominio Nu., in persona dell'Amministratore pro tempore, esponendo che:
essa attrice era titolare dell'autoscuola Cr. snc, sita al piano terra del condominio convenuto; in data 28.6.2004 nel transitare nella zona vicina all'edificio condominiale, la stessa era caduta a terra, in quanto il sandalo indossato rimaneva incastrato in una fessura anomala della grata che ricopriva la bocca di lupo, che corre nella zona antistante l'ingresso del condominio e dell'autoscuola;
a seguito della caduta l'attrice aver riportato lesioni personali;
sussisteva una responsabilità del Condominio convenuto ai sensi dell'articolo 2051 c.c.
Chiedeva pertanto la condanna del Condominio convenuto a risarcimento dei danni subiti.
Il Condominio Nu. si costituiva in giudizio, rilevando che difettava la prova che l'attrice fosse caduta a causa delle caratteristiche della grata di copertura della bocca di lupo; rilevava che tale grata non presentava anomalie; sottolineava la circostanza che l'attrice era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche dei luoghi, in quanto ogni giorno si recava presso la propria autoscuola; che la grata era perfettamente visibile a chi percorreva la zona; che pertanto la caduta era riconducibile al comportamento della stessa attrice; contestava la quantificazione del danno esposto.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande proposte dall'attrice e, in via subordinata, che fosse accertato che il sinistro dedotto in giudizio si era verificato per fatta colpa esclusiva e/o concorrente dell'attrice stessa, limitando pertanto eventuali responsabilità del Condominio convenuto a quella parte dei danni che fossero risultati provati e conseguenza diretta della sua condotta e dell'effettivo grado di colpa dello stesso, nella misura da accertare in corso di causa.
Si procedeva all'istruzione probatoria mediante l'acquisizione dei documenti offerti, l'assunzione delle prove orali ammesse, l'espletamento di CTU medico-legale.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.10.
La domanda proposta dall'attrice è fondata e deve essere accolta.
E' infatti possibile concludere, alla luce delle deposizioni testimoniali assunte, che il sinistro dedotto in giudizio si sia verificato a causa della presenza, nella grata posta nelle pertinenze del condominio, di un'anomalia rappresentata da una maggiore distanza, in un solo punto della stessa, dei singoli listelli, con la conseguente formazione di uno spazio dove, in via logica, effettivamente poteva verificarsi che una scarpa rimanesse incastrata.
Va subito precisato che, alla luce delle foto prodotte da parte attrice, è possibile concludere che la griglia in questione fosse anche destinata al transito pedonale, posto che si trovava in prossimità del vialetto di accesso all'edificio, e in zona destinata alla percorrenza intorno al perimetro dell'edificio stesso.
Tale descrizione dei luoghi è rilevante sotto due profili; in primo luogo consente di escludere che la decisione dell'attrice di percorrere la zona fosse ingiustificata e imprevedibile, in secondo luogo consente di ritenere sussistente una responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c., in quanto, trattandosi di zona di proprietà condominiale immediatamente adiacente allo stabile, sulla stessa era possibile esercitare un effettivo controllo continuativo.
La disciplina dell'articolo 2051 c.c. risulta applicabile in quanto il sinistro appare riconducibile a caratteristiche astrattamente idonee a produrre danni della griglia. Va ricordato (Cass. n. 11264/95) che il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 cod. civ. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo anche esse essere idonee, in concorso di altri fattori causali, a cagionare danni.
Nella ricostruzione delle modalità del sinistro, appare congruo attribuire maggiore utilità probatoria alle deposizioni dei testi che hanno assistito al sinistro. Appaiono quindi di particolare utilità le dichiarazioni testimoniali di Me.Se., la quale ha dichiarato che si trovava seduta su una panchina di fronte alla scuola guida, aspettando l'attrice per fare un colloquio di lavoro; che l'attrice era scesa dall'auto e si era avvicinata alla scuola guida; che la teste aveva visto che all'attrice si era incastrato il piede nella griglia, cadendo in avanti; la teste ha precisato che ad ottobre era stata assunta dall'autoscuola e in tale occasione aveva notato che la griglia in un punto aveva fessure più ampie, aggiungendo che l'attrice era caduta in corrispondenza del punto in cui la griglia presentava listelli più distanti.
Il teste Ba.Sa., all'epoca segretaria della scuola guida, ha dichiarato di aver visto l'attrice cadere e di essere andata a soccorrerla; la teste ha precisato che, quando era andata dall'attrice, aveva visto che la stessa era caduta in un punto dove la griglia è un po' più larga.
Alla luce di tali dichiarazioni è possibile concludere che l'attrice sia caduta in conseguenza del fatto che la presenza di una maggiore fessura tra i listelli della griglia aveva fatto sì che la scarpa si incastrasse in tale punto, facendo cadere in avanti l'attrice.
Del resto, sul piano logico, la stessa circostanza che l'attrice sia caduta in avanti, come dimostrato anche dalle foto prodotte, che mostrano evidenti contusioni sul viso, induce a ritenere che la caduta sia avvenuta perché il piede viene trattenuto con la scarpa incastrata, e non perché l'attrice sia scivolata.
Le deposizioni sopra riportate consentono di superare eventuali dichiarazioni rese dall'attrice al momento dell'accesso al pronto soccorso, ovvero agli accertatori recatisi sul luogo su incarico della compagnia assicuratrice del condominio; trattasi infatti di dichiarazioni che possono essere state rese in un momento di agitazione, ovvero per descrivere sinteticamente l'incidente. In ogni caso le stesse hanno sicuramente una minore valenza probatoria rispetto alle dichiarazioni assunte dal presente giudizio con le formule e vincoli della deposizione testimoniale.
Quanto alla presenza di un maggiore spazio tra i listelli della griglia, le dichiarazioni rese dai testi Ne.Mo. e Pa.D'An. non risultano di particolare utilità; infatti il primo dichiarato che quando si è recato sui luoghi era stato posto sopra la griglia un tappeto in gomma che il teste non aveva sollevato, mentre il secondo ha dichiarato di non ricordare se c'era una situazione quale quella raffigurata nella foto doc. 4 di parte attrice, che appunto rappresenta la zona dove i listelli sono maggiormente distanziati l'uno dall'altro. Anche il teste Se.Fe., condomino, ha dichiarato di non ricordare se vi era una situazione come quella raffigurata nella foto doc. 4 di parte attrice.
Deve escludersi che la condotta dell'attrice possa configurare fatto fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra le caratteristiche pericolose nella grata e il fatto dannoso dedotto in giudizio; in primo luogo, come già detto, non può essere ritenuta colposa la scelta dell'attrice di percorre(re) quel tratto per recarsi ai locali dell'autoscuola, posto che quel tratto per la sua ubicazione e le sue caratteristiche era destinato al transito pedonale. Inoltre, stanti la lunghezza della grata quale risultante dalle foto prodotte e la caratteristica della grata (la successione dei listelli non rendeva evidente la presenza in un punto di una maggiore distanza tra gli stessi, come del resto si ricava da tutte le foto prodotte dalle parti in causa raffiguranti tale grata) è possibile ritenere che la zona pericolosa non fosse visibile con immediata evidenza.
Deve pertanto concludersi che il Condominio convenuto sia responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. del sinistro occorso all'attrice.
Attraverso le conclusioni del CTU, dottor Gi.Mo., è possibile ritenere che in occasione del sinistro l'attrice abbia riportato lesioni personali consistenti in trauma contusivo dell'emifaccia sinistra e al polso sinistro, frattura base V metacarpo sinistro, ferita superficiale al dorso della mano destra, e contusioni alla gamba sinistra, lesioni dalle quali sono derivati postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 5%, oltre ad una inabilità complessiva di giorni 65 (di cui 25 di inabilità temporanea totale, 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%).
Deve quindi ritenersi accertata la sussistenza di un danno alla salute patito dall'attrice e deve essere risarcito in favore della stessa il pregiudizio cagionato al bene di rilevanza costituzionale costituito appunto dalla salute di ogni soggetto.
Quanto ai criteri da seguire in tale operazione non si può prescindere dalle affermazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/08.
Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, deve ristorare interamente il pregiudizio subito, evitando però duplicazioni del risarcimento; per tale ragione il pregiudizio consistente nella alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona, in presenza di lesione all'integrità psico-fisica è ricompreso nel danno alla salute nella sua dimensione dinamica.
Inoltre il risarcimento del danno deve essere personalizzato, poiché deve tendere all'effettivo ed integrale risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima, ma non deve riconoscere risarcimenti maggiori.
Il danno non patrimoniale è ontologicamente unico, costituisce una categoria generale che non è suscettibile di suddivisione in sottocategoria variamente etichettate; è solo a fini descrittivi, come tecnica di definizione sintetica, che vengono indicate alcune qualificazioni che però non costituiscono autonome categorie di danno (danno morale, danno biologico, danno da perdita di rapporto parentale).
Ancora, non è preclusa la liquidazione del danno sulla base delle tabelle elaborate presso i vari Tribunali purché il risarcimento sia adeguato ai pregiudizi in concreto dimostrati.
Deve essere riconosciuto quindi all'attrice il risarcimento di tale voce di danno, inteso come pregiudizio all'integrità psicofisica del soggetto a prescindere da ogni conseguenza negativa sulla sua capacità di guadagno. Nel procedere alla liquidazione ritiene opportuno il Tribunale applicare le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (come aggiornate nel maggio 2009), apprezzabili per la loro flessibilità, sia in ragione dell'età del danneggiato che dell'entità delle lesioni, oltre che costituire criterio di liquidazione costantemente applicato da numerosi Tribunali. In ossequio a quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 26972/08 la liquidazione del danno alla persona viene effettuata con riguardo all'unitaria voce di danno rappresentata dal danno non patrimoniale, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, comprensivo anche del danno da sofferenza soggettiva.
Le richiamate tabelle consentono un aumento percentuale del risarcimento tenendo conto delle caratteristiche del singolo caso.
Sulla base di tali considerazioni viene riconosciuto in favore dell'attrice (nata il omissis) la somma di Euro 6.053,00, in relazione al danno complessivo connesso alla invalidità permanente, e Euro 4.000,00 per l'inabilità temporanea.
Quanto al danno da inabilità temporanea, tenuto conto della limitata gravità delle lesioni e del fatto che, durante il periodo di inabilità, l'attrice ha subito anche un danno estetico, come chiaramente emerge dalle foto prodotte, lo stesso viene riconosciuto nell'importo base di Euro 100,00 al giorno.
Sulla somma complessiva di Euro 10.053,00, liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale al valore attuale della moneta, devalutata al giugno 2004 e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti gli interessi legali con la medesima decorrenza.
Successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull'importo di Euro 10.053,00.
Infatti sulla base della sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Cassazione (in Giust. Civ., 1995, I, 1495, e in Foro It., 1995, I, 1470), e della conforme giurisprudenza successiva della Suprema Corte (cfr. ex pluribus Cass. 3 dicembre 1999 n. 13463), qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, la cui prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi legali; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (usualmente, sulla somma via via rivalutata annualmente), in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria (vale a dire gli indici ISTAT), ovvero in base ad un indice medio tra l'indice iniziale e quello della data di liquidazione.
Risultano altresì provati danni di natura patrimoniali, rappresentati dal costo per l'acquisto degli occhiali come da fattura numero omissis del 5/7/04 - doc. 14 - (infatti i testi Mo.Se. e Ba.Sa. hanno dichiarato che, in occasione della caduta, si erano anche rotti gli occhiali dell'attrice), per le spese mediche (come documentate attraverso produzione di documenti da 19 a 25), e le spese odontoiatriche, ritenute congrue all'esito della CTU per Euro 5.000,00 come da fattura numero omissis - doc. 10 parte attrice.
Pertanto deve essere liquidato in favore dell'attrice anche l'importo complessivo di Euro 5.949,79. Su tale somma rivalutata anno per anno sono dovuti gli interessi di legge dei singoli esborsi alla data di pubblicazione della presente sentenza; successivamente gli interessi saranno dovuti sulla somma suddetta rivalutata alla data di pubblicazione del presente sentenza.
Non viene riconosciuto il danno da perdita di reddito, per il periodo di inabilità temporanea, non essendo stata prodotta alcuna denuncia dei redditi dalla quale verificare l'eventuale flessione del reddito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna il Condominio Nu., in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore di Av.Ma.Cr. dell'importo di Euro 10.053,00 oltre ad interessi di legge su tale somma, devalutata al giugno 2004 e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT, con la medesima decorrenza e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull'importo di Euro 10.053,00, nonché al pagamento di Euro 5.949,79 oltre ad interessi su tale somma rivalutata anno per anno dalla data dei singoli esborsi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; successivamente gli interessi saranno dovuti sulla somma suddetta rivalutata alla data di pubblicazione del presente sentenza fino al saldo;
2) condanna il Condominio Nu., in persona dell'Amministratore pro tempore, al rimborso in favore Av.Ma.Cr. delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.043,93, di cui Euro 277,93 per spese, Euro 1.776,00 per diritti e Euro 2.990,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali secondo tariffa forense, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, il 12 febbraio 2011.
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2011."
Il Vostro condominio presenta forse qualche fessurazione a rischio?
Non rimane che lasciare la parola al Monocratico Dott.ssa Renata Fermanelli, che nell'attualità è giudice presso la Corte di Appello di Ancona.
IL TRIBUNALE DI TRENTO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in persona del giudice, dott.ssa Renata Fermanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2007, promossa da AV.MA.CR. rappresentato e difeso dagli avv.ti A.D.Be. e S.D'Ar. ed elett. dom.to presso lo studio del primo in omissis ATTRICE Contro
CONDOMINIO NU., IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dall'avv. P.Sa. ed elett. dom.to presso il suo studio in omissis CONVENUTO
avente per oggetto: risarcimento danni e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 13.10.10, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo - motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 11.9.07 Av.Ma.Cr. conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Condominio Nu., in persona dell'Amministratore pro tempore, esponendo che:
essa attrice era titolare dell'autoscuola Cr. snc, sita al piano terra del condominio convenuto; in data 28.6.2004 nel transitare nella zona vicina all'edificio condominiale, la stessa era caduta a terra, in quanto il sandalo indossato rimaneva incastrato in una fessura anomala della grata che ricopriva la bocca di lupo, che corre nella zona antistante l'ingresso del condominio e dell'autoscuola;
a seguito della caduta l'attrice aver riportato lesioni personali;
sussisteva una responsabilità del Condominio convenuto ai sensi dell'articolo 2051 c.c.
Chiedeva pertanto la condanna del Condominio convenuto a risarcimento dei danni subiti.
Il Condominio Nu. si costituiva in giudizio, rilevando che difettava la prova che l'attrice fosse caduta a causa delle caratteristiche della grata di copertura della bocca di lupo; rilevava che tale grata non presentava anomalie; sottolineava la circostanza che l'attrice era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche dei luoghi, in quanto ogni giorno si recava presso la propria autoscuola; che la grata era perfettamente visibile a chi percorreva la zona; che pertanto la caduta era riconducibile al comportamento della stessa attrice; contestava la quantificazione del danno esposto.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande proposte dall'attrice e, in via subordinata, che fosse accertato che il sinistro dedotto in giudizio si era verificato per fatta colpa esclusiva e/o concorrente dell'attrice stessa, limitando pertanto eventuali responsabilità del Condominio convenuto a quella parte dei danni che fossero risultati provati e conseguenza diretta della sua condotta e dell'effettivo grado di colpa dello stesso, nella misura da accertare in corso di causa.
Si procedeva all'istruzione probatoria mediante l'acquisizione dei documenti offerti, l'assunzione delle prove orali ammesse, l'espletamento di CTU medico-legale.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.10.
La domanda proposta dall'attrice è fondata e deve essere accolta.
E' infatti possibile concludere, alla luce delle deposizioni testimoniali assunte, che il sinistro dedotto in giudizio si sia verificato a causa della presenza, nella grata posta nelle pertinenze del condominio, di un'anomalia rappresentata da una maggiore distanza, in un solo punto della stessa, dei singoli listelli, con la conseguente formazione di uno spazio dove, in via logica, effettivamente poteva verificarsi che una scarpa rimanesse incastrata.
Va subito precisato che, alla luce delle foto prodotte da parte attrice, è possibile concludere che la griglia in questione fosse anche destinata al transito pedonale, posto che si trovava in prossimità del vialetto di accesso all'edificio, e in zona destinata alla percorrenza intorno al perimetro dell'edificio stesso.
Tale descrizione dei luoghi è rilevante sotto due profili; in primo luogo consente di escludere che la decisione dell'attrice di percorrere la zona fosse ingiustificata e imprevedibile, in secondo luogo consente di ritenere sussistente una responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c., in quanto, trattandosi di zona di proprietà condominiale immediatamente adiacente allo stabile, sulla stessa era possibile esercitare un effettivo controllo continuativo.
La disciplina dell'articolo 2051 c.c. risulta applicabile in quanto il sinistro appare riconducibile a caratteristiche astrattamente idonee a produrre danni della griglia. Va ricordato (Cass. n. 11264/95) che il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 cod. civ. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo anche esse essere idonee, in concorso di altri fattori causali, a cagionare danni.
Nella ricostruzione delle modalità del sinistro, appare congruo attribuire maggiore utilità probatoria alle deposizioni dei testi che hanno assistito al sinistro. Appaiono quindi di particolare utilità le dichiarazioni testimoniali di Me.Se., la quale ha dichiarato che si trovava seduta su una panchina di fronte alla scuola guida, aspettando l'attrice per fare un colloquio di lavoro; che l'attrice era scesa dall'auto e si era avvicinata alla scuola guida; che la teste aveva visto che all'attrice si era incastrato il piede nella griglia, cadendo in avanti; la teste ha precisato che ad ottobre era stata assunta dall'autoscuola e in tale occasione aveva notato che la griglia in un punto aveva fessure più ampie, aggiungendo che l'attrice era caduta in corrispondenza del punto in cui la griglia presentava listelli più distanti.
Il teste Ba.Sa., all'epoca segretaria della scuola guida, ha dichiarato di aver visto l'attrice cadere e di essere andata a soccorrerla; la teste ha precisato che, quando era andata dall'attrice, aveva visto che la stessa era caduta in un punto dove la griglia è un po' più larga.
Alla luce di tali dichiarazioni è possibile concludere che l'attrice sia caduta in conseguenza del fatto che la presenza di una maggiore fessura tra i listelli della griglia aveva fatto sì che la scarpa si incastrasse in tale punto, facendo cadere in avanti l'attrice.
Del resto, sul piano logico, la stessa circostanza che l'attrice sia caduta in avanti, come dimostrato anche dalle foto prodotte, che mostrano evidenti contusioni sul viso, induce a ritenere che la caduta sia avvenuta perché il piede viene trattenuto con la scarpa incastrata, e non perché l'attrice sia scivolata.
Le deposizioni sopra riportate consentono di superare eventuali dichiarazioni rese dall'attrice al momento dell'accesso al pronto soccorso, ovvero agli accertatori recatisi sul luogo su incarico della compagnia assicuratrice del condominio; trattasi infatti di dichiarazioni che possono essere state rese in un momento di agitazione, ovvero per descrivere sinteticamente l'incidente. In ogni caso le stesse hanno sicuramente una minore valenza probatoria rispetto alle dichiarazioni assunte dal presente giudizio con le formule e vincoli della deposizione testimoniale.
Quanto alla presenza di un maggiore spazio tra i listelli della griglia, le dichiarazioni rese dai testi Ne.Mo. e Pa.D'An. non risultano di particolare utilità; infatti il primo dichiarato che quando si è recato sui luoghi era stato posto sopra la griglia un tappeto in gomma che il teste non aveva sollevato, mentre il secondo ha dichiarato di non ricordare se c'era una situazione quale quella raffigurata nella foto doc. 4 di parte attrice, che appunto rappresenta la zona dove i listelli sono maggiormente distanziati l'uno dall'altro. Anche il teste Se.Fe., condomino, ha dichiarato di non ricordare se vi era una situazione come quella raffigurata nella foto doc. 4 di parte attrice.
Deve escludersi che la condotta dell'attrice possa configurare fatto fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra le caratteristiche pericolose nella grata e il fatto dannoso dedotto in giudizio; in primo luogo, come già detto, non può essere ritenuta colposa la scelta dell'attrice di percorre(re) quel tratto per recarsi ai locali dell'autoscuola, posto che quel tratto per la sua ubicazione e le sue caratteristiche era destinato al transito pedonale. Inoltre, stanti la lunghezza della grata quale risultante dalle foto prodotte e la caratteristica della grata (la successione dei listelli non rendeva evidente la presenza in un punto di una maggiore distanza tra gli stessi, come del resto si ricava da tutte le foto prodotte dalle parti in causa raffiguranti tale grata) è possibile ritenere che la zona pericolosa non fosse visibile con immediata evidenza.
Deve pertanto concludersi che il Condominio convenuto sia responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. del sinistro occorso all'attrice.
Attraverso le conclusioni del CTU, dottor Gi.Mo., è possibile ritenere che in occasione del sinistro l'attrice abbia riportato lesioni personali consistenti in trauma contusivo dell'emifaccia sinistra e al polso sinistro, frattura base V metacarpo sinistro, ferita superficiale al dorso della mano destra, e contusioni alla gamba sinistra, lesioni dalle quali sono derivati postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 5%, oltre ad una inabilità complessiva di giorni 65 (di cui 25 di inabilità temporanea totale, 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%).
Deve quindi ritenersi accertata la sussistenza di un danno alla salute patito dall'attrice e deve essere risarcito in favore della stessa il pregiudizio cagionato al bene di rilevanza costituzionale costituito appunto dalla salute di ogni soggetto.
Quanto ai criteri da seguire in tale operazione non si può prescindere dalle affermazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/08.
Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, deve ristorare interamente il pregiudizio subito, evitando però duplicazioni del risarcimento; per tale ragione il pregiudizio consistente nella alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona, in presenza di lesione all'integrità psico-fisica è ricompreso nel danno alla salute nella sua dimensione dinamica.
Inoltre il risarcimento del danno deve essere personalizzato, poiché deve tendere all'effettivo ed integrale risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima, ma non deve riconoscere risarcimenti maggiori.
Il danno non patrimoniale è ontologicamente unico, costituisce una categoria generale che non è suscettibile di suddivisione in sottocategoria variamente etichettate; è solo a fini descrittivi, come tecnica di definizione sintetica, che vengono indicate alcune qualificazioni che però non costituiscono autonome categorie di danno (danno morale, danno biologico, danno da perdita di rapporto parentale).
Ancora, non è preclusa la liquidazione del danno sulla base delle tabelle elaborate presso i vari Tribunali purché il risarcimento sia adeguato ai pregiudizi in concreto dimostrati.
Deve essere riconosciuto quindi all'attrice il risarcimento di tale voce di danno, inteso come pregiudizio all'integrità psicofisica del soggetto a prescindere da ogni conseguenza negativa sulla sua capacità di guadagno. Nel procedere alla liquidazione ritiene opportuno il Tribunale applicare le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (come aggiornate nel maggio 2009), apprezzabili per la loro flessibilità, sia in ragione dell'età del danneggiato che dell'entità delle lesioni, oltre che costituire criterio di liquidazione costantemente applicato da numerosi Tribunali. In ossequio a quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 26972/08 la liquidazione del danno alla persona viene effettuata con riguardo all'unitaria voce di danno rappresentata dal danno non patrimoniale, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, comprensivo anche del danno da sofferenza soggettiva.
Le richiamate tabelle consentono un aumento percentuale del risarcimento tenendo conto delle caratteristiche del singolo caso.
Sulla base di tali considerazioni viene riconosciuto in favore dell'attrice (nata il omissis) la somma di Euro 6.053,00, in relazione al danno complessivo connesso alla invalidità permanente, e Euro 4.000,00 per l'inabilità temporanea.
Quanto al danno da inabilità temporanea, tenuto conto della limitata gravità delle lesioni e del fatto che, durante il periodo di inabilità, l'attrice ha subito anche un danno estetico, come chiaramente emerge dalle foto prodotte, lo stesso viene riconosciuto nell'importo base di Euro 100,00 al giorno.
Sulla somma complessiva di Euro 10.053,00, liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale al valore attuale della moneta, devalutata al giugno 2004 e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti gli interessi legali con la medesima decorrenza.
Successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull'importo di Euro 10.053,00.
Infatti sulla base della sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Cassazione (in Giust. Civ., 1995, I, 1495, e in Foro It., 1995, I, 1470), e della conforme giurisprudenza successiva della Suprema Corte (cfr. ex pluribus Cass. 3 dicembre 1999 n. 13463), qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, la cui prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi legali; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (usualmente, sulla somma via via rivalutata annualmente), in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria (vale a dire gli indici ISTAT), ovvero in base ad un indice medio tra l'indice iniziale e quello della data di liquidazione.
Risultano altresì provati danni di natura patrimoniali, rappresentati dal costo per l'acquisto degli occhiali come da fattura numero omissis del 5/7/04 - doc. 14 - (infatti i testi Mo.Se. e Ba.Sa. hanno dichiarato che, in occasione della caduta, si erano anche rotti gli occhiali dell'attrice), per le spese mediche (come documentate attraverso produzione di documenti da 19 a 25), e le spese odontoiatriche, ritenute congrue all'esito della CTU per Euro 5.000,00 come da fattura numero omissis - doc. 10 parte attrice.
Pertanto deve essere liquidato in favore dell'attrice anche l'importo complessivo di Euro 5.949,79. Su tale somma rivalutata anno per anno sono dovuti gli interessi di legge dei singoli esborsi alla data di pubblicazione della presente sentenza; successivamente gli interessi saranno dovuti sulla somma suddetta rivalutata alla data di pubblicazione del presente sentenza.
Non viene riconosciuto il danno da perdita di reddito, per il periodo di inabilità temporanea, non essendo stata prodotta alcuna denuncia dei redditi dalla quale verificare l'eventuale flessione del reddito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna il Condominio Nu., in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore di Av.Ma.Cr. dell'importo di Euro 10.053,00 oltre ad interessi di legge su tale somma, devalutata al giugno 2004 e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT, con la medesima decorrenza e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull'importo di Euro 10.053,00, nonché al pagamento di Euro 5.949,79 oltre ad interessi su tale somma rivalutata anno per anno dalla data dei singoli esborsi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; successivamente gli interessi saranno dovuti sulla somma suddetta rivalutata alla data di pubblicazione del presente sentenza fino al saldo;
2) condanna il Condominio Nu., in persona dell'Amministratore pro tempore, al rimborso in favore Av.Ma.Cr. delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.043,93, di cui Euro 277,93 per spese, Euro 1.776,00 per diritti e Euro 2.990,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali secondo tariffa forense, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, il 12 febbraio 2011.
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2011."
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