In materia di sanzioni disciplinari, "la previa contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, integrato esclusivamente qualora vengano fomite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari."
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 14880 del 13 giugno 2013, ha rigettato il ricorso presentato da un Comune che, relativamente al requisito della specificità delle contestazioni addebitate al lavoratore, sosteneva che il complessivo contenuto della lettera di contestazione degli addebiti fosse del tutto idoneo ad assolvere alla funzione sua propria di consentire al lavoratore di esercitare il proprio diritto di difesa, senza dover rispettare rigidi canoni di specificità, pari a quelli che presiedono la formulazione dell'accusa nel processo penale.
La Suprema Corte ha precisato che "nella specie, esaminato il contenuto delle contestazioni disciplinari, i Giudici di appello hanno rilevato come la presunta scorrettezza da cui è sorta tutta la vicenda non fosse stata nemmeno contestata, ma "del tutto tardivamente ripresa come motivazione essenziale dell'atto con cui è stata inflitta la sanzione"." 
La Corte territoriale ha poi rilevato che in nessuna delle contestazioni si è fatto riferimento a eventi specifici, e che, di conseguenza, considerato come "nella lettura delle contestazioni disciplinari non è consentito proceder per tentativi, scandagliando le possibili intenzioni di chi ha redatto l'atto", non si sarebbe potuto concludere che per l'accoglimento dell'appello.
Trattasi - secondo i giudici di legittimità - di una motivazione congrua, che sottolinea l'inadeguatezza dell'atto di contestazione rispetto allo scopo suo proprio di precisare e di delineare sin da subito l'ambito del contrasto.

A tale interpretazione della lettera di contestazione la parte ricorrente si limita ad opporre una diversa lettura, senza evidenziare veri e propri vizi di valutazione dei Giudici del merito.


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