di Luigi Del Giudice - In tema di sanzioni per violazione delle norme del Codice della strada, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è da ritenersi inammissibile, poiché l'impugnativa contro i verbali di contestazione di violazione di norme di comportamento fissate dal Codice della strada, oltre che al Prefetto, è affidata alla competenza inderogabile del giudice ordinario, secondo il rito speciale per esso previsto.
E' quanto previsto dal Consiglio di Stato con il parere 747/2013, il quale già in precedenti pareri aveva precisato che a seguito dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, "deve ritenersi che non sia più proponibile un ricorso straordinario per una controversia rientrante nella giurisdizione dell'A.G.O. ed in particolare per una controversia vertente nella materia del pubblico impiego c.d. contrattualizzato".
Infatti, in tal senso, occorre richiamare l'art. 7, comma 8, del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), il quale prevede che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica "è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa".
Esso è dunque proponibile, per soli motivi di legittimità, sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi, purchè questi ovviamente non rientrino nelle materie devolute al giudice ordinario.
Luigi Del Giudice
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