di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 14726 del 12 Giugno 2013.

 

Il reato di abbandono dei minori nel nostro ordinamento viene integrato quando il giudice riscontra la "valutazione negativa della capacità genitoriale". L'integrarsi di tale circostanza è condizione fondamentale ai fini della dichiarazione di adottabilità del minore da parte di terzi. Nel caso di specie il curatore speciale del minore ha impugnato la sentenza della corte d'Appello dichiarativa dello stato di adottabilità di una minore. Il ricorrente lamenta "la mancata valutazione da parte della Corte d'Appello dei risultati delle indagini peritali che hanno escluso idonee capacità genitoriali sia per la madre che per il padre". In passato infatti il padre era stato accusato di molestie, per poi essere assolto in giudizio, mentre la madre risulterebbe disinteressata ed incapace ad accudire il minore.

 

La Suprema Corte si pronuncia sul punto con ordinanza, ritenendo il ricorso del curatore speciale fondato. Se da una parte nessun vizio è riscontrabile in merito al fatto che la minore fosse gradualmente migliorata a seguito del distacco dai genitori, ci sarebbe un difetto di prova in merito alla condotta mantenuta dal padre della piccola, poi assolto dalle accuse di molestie.

Tale mancanza è idonea a fondare difetto di motivazione nella formulazione della dichiarazione di adottabilità. Il giudice d'Appello ha infatti confuso l'espressione del giudizio a carattere penale rispetto ad altra valutazione, quella di adottabilità o meno del soggetto incapace, fondata su altri presupposti normativi. La Cassazione ritiene dunque necessario procedere ad una riedizione del giudizio di merito che tenga conto di tutti gli elementi prodotti e la cui pronuncia si conformi ai canoni legislativi in materia di adottabilità; accoglie il ricorso del curatore e rinvia la sentenza ad altra sezione della Corte d'Appello.

 

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