di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 14764 del 12 Giugno 2013.Il principio della perpetuatio dell'ufficio del difensore è contenuto all'art. 85 del cod. proc. civ. (revoca e rinuncia alla procura). Esso subordina l'effetto della revoca o della rinuncia alla procura nei confronti della controparte processuale all'effettiva intervenuta sostituzione del difensore. La Suprema Corte ha modo di pronunciarsi circa l'operatività di questo principio nell'ambito di un ricorso promosso in tema di ammissione al passivo di società sottoposta a fallimento.
La richiesta, avanzata a mezzo fax personalmente dalla parte, legale rappresentante della società in liquidazione, di rinvio d'udienza per provvedere alla nomina di un nuovo difensore viene rigettata. Conferma infatti la Corte che "vige nel nostro ordinamento il principio della perpetuatio dell'ufficio del difensore (…) con la conseguenza che la sopravvenuta rinuncia al mandato del difensore di una delle parti non spiega alcun effetto nel processo e non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa, tanto più nel giudizio di cassazione, caratterizzato da uno svolgimento per impulso di ufficio".
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