di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 15232 del 18 Giugno 2013. In materia di espulsione dello straniero, di cui al decreto legislativo
286/98, l'errore nell'indicazione delle generalità del destinatario del provvedimento di espulsione, ove non sia contestata l'identità del destinatario stesso bensì solo la corretta trascrizione del suo nome, non comporta la nullità del provvedimento, ma la semplice rettificabilità dell'errore materiale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza in commento.Il fatto riguardava un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura nei confronti di un cittadino tunisino, sul quale si faceva riferimento ad un nominativo che non era quello risultante dal passaporto intestato al ricorrente. Il giudice di pace
aveva accolto il ricorso dello straniero espulso sul rilievo che la Pubblica Amministrazione avrebbe avuto la possibilità di sanare con altro atto il vizio eccepito dallo straniero e riscontrato effettivamente nel giudizio. L'Amministrazione soccombente ha proposto ricorso deducendo che era stato l'interessato, come spesso avviene durante l'attività di polizia giudiziaria finalizzata alla compiuta identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini, a norma dell'articolo 349, codice di procedura penale, nei confronti dei quali si procede eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti, e a fornire, volta a volta, alle varie Autorità con le quali era venuto a contatto, una versione diversa del proprio cognome, senza mai esibire un documento di identità.La Corte di Cassazione ha così accolto la tesi dell'Amministrazione ricorrente, cassando il decreto impugnato e rinviando la causa al giudice di pace che dovrà attenersi al principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte.
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