di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 15196 del 18 Giugno 2013. L'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043, codice civile
. E' quanto si apprende dalla sentenza n. 15196 del 18 giugno scorso, emessa dalla Corte di Cassazione.Il giudizio riguardava il ricorso di un cittadino nei confronti di un Comune per una ipotizzata concretizzazione dell'insidia stradale appena prima del fatto-sinistro, di cui era stato vittima il ricorrente, che ne avrebbe escluso la prevedibilità da parte del danneggiato, ma anche, e prima ancora, la tempestiva eliminazione da parte dell'Ente proprietario della strada, il Comune, con esclusione, nei suoi confronti, dei profili di colpa su cui si basa la responsabilità ex art. 2043, codice civile
. Quindi, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della pubblica amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica.Da un punto di vista processual-penalistico, la Suprema Corte sottolinea che "è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando, in via logica, taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato".
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