di Luigi Del Giudice - Con la sentenza del 21 giugno 2013, n. 27350 la Cassazione conferma il principio secondo cui ogni conducente ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
Principio quest'ultimo che la Corte di Cassazione aveva già ribadito con la sentenza del 6 maggio 2013, n. 19384. In questo caso l'addebito della responsabilità era dovuto alla velocità, inadeguata alle condizioni di tempo e di luogo, in assenza della quale l'urto con il veicolo contromano sarebbe stato meno violento e non avrebbe avuto conseguenze letali.
Nella recente sentenza la Cassazione sottolinea il principio informatore della circolazione dettato dall'articolo 140 codice della strada secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Inoltre secondo l'art. 141 cds vi è obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo. Tali disposizioni dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare la intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, peraltro assolutamente indispensabile alla vita sociale e sempre più in espansione, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l'obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone.
Il principio dell'affidamento dunque, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità. Nella specie, anche ammesso che il semaforo favorisse il F. , egli, se avesse prestato la normale e dovuta prudenza nella guida, avrebbe potuto rendersi conto della presenza dell'auto condotta dalla persona offesa ed evitare o contenere l'impatto con la medesima. Correttamente dunque è stata ritenuta la sua responsabilità a titolo concorsuale.
Luigi Del Giudice
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