di Marco Massavelli - Con l'arrivo della bella stagione, le nostre strade si popolano di numerosi utenti alla guida dei propri velocipedi, con aumento del rischio di sinistri stradali: è noto, infatti, come i ciclisti spesso non rispettino le norme del codice della strada, per la facilità di movimento a bordo dei loro veicoli e, quindi siano maggiormente a rischio di rimanere vittime di sinistri stradali con veicoli a motore.
Difficoltà sussistono, anche, per gli organi di polizia stradale, a sottoporre a controllo i conducenti di velocipedi, in quanto non sempre risulta agevole intimare loro l'alt e farli fermare.
Su tale questione si segnala un interessante recente intervento della Corte di Cassazione Penale, con sentenza del 9 maggio 2013, n. 20118, la quale è stata chiamata a decidere sulla responsabilità di un agente di polizia municipale che, costretto a fermare il conducente di velocipede che tentava di allontanarsi, per non farsi identificare, creava lesioni personali al ciclista, che cadeva, rovinando a terra.
Su tale questione, ritiene la Corte ravvisabile la scriminante di cui all'articolo 51, codice penale, in conformità a quanto statuito dai giudici del merito.
Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.
In particolare, l'attività svolta dall'agente di polizia municipale deve farsi rientrare nel c.d. adempimento di un dovere.
L'identificazione dei responsabili delle infrazioni al codice della strada rientra, infatti, nell'ambito delle attribuzioni proprie della Polizia Municipale, la quale, pur se non munita di poteri di coazione fisica idonei a legittimare il richiamo alla causa di giustificazione di cui all'articolo 53, codice penale, - peraltro in concreto non configurabile in ragione della minima portata coercitiva del comportamento tenuto dall'agente - deve reputarsi dotata, in ragione dei propri fini istituzionali, dei poteri strettamente funzionali al compimento dell'attività di accertamento delle infrazioni. Tale attività può estrinsecarsi anche, ove necessario, nell'atto di fermare i trasgressori al fine di procedere alla contestazione della violazione.
Art. 53. Uso legittimo delle armi.
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica .
La condotta in concreto posta in essere dall'imputata costituisce, quindi, esplicazione delle funzioni istituzionali del vigile urbano, e, specificamente, del compito di accertamento dell'infrazione.
Inoltre, consistendo nel mero atto di trattenere il velocipede al fine di impedire di eludere la contestazione dell'infrazione, risulta proporzionata rispetto al fine istituzionale perseguito.
Correttamente, infatti la Corte territoriale ha reputato che è stata la condotta della ciclista, esulando dai canoni della normalità di comportamento, a condurre al prodursi dell'evento, poiché è risultato che costei, invece di assoggettarsi all'accertamento, ha inopinatamente posto in essere una reazione di fuga non prevedibile e ingiustificata.
Inoltre, si evidenzia che nessuna violazione di legge è configurabile, posto che ai fini della valutazione delle condotte del vigile e del presunto trasgressore non rileva la fondatezza o l'infondatezza della contestazione d'illecito, accettabile esclusivamente ex post, a fronte della necessità di consentire in ogni caso il compimento dell'attività di accertamento.
Vai al testo della sentenza 20118/2013