La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15770 del 24 giugno 2013, ha affermato che il termine di decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione (decadenza che è di ordine pubblico con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, ed inderogabile dalle parti) decorre dal momento della cessazione del rapporto lavorativo come affermato più volte dai giudici di legittimità. Nel caso di specie la Corte d'Appello, confermando la sentenza del giudice di primo grado, aveva rigettato la domanda di una lavoratrice volta ad ottenere dall'INPS l'indennità di disoccupazione negatale in sede amministrativa, e richiesta nel 2004 dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatole in data 27 agosto 1999. La Corte territoriale aveva motivato la decisione ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS, per essere stata presentata la domanda oltre il termine di 68 giorni dalla data di inizio della disoccupazione come prescritto dall'art. 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935. Dunque precisano i giudici di legittimità, rigettando il ricorso della lavoratrice, la stessa è decaduta dal diritto all'indennità di disoccupazione dal momento che essendo cessato il suo rapporto di lavoro nell'anno 1997 ha presentato la domanda per la suddetta indennità solo nell'anno 2004 dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha ritenuta legittimo il licenziamento intimatogli.
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