È entrata in vigore il 1º gennaio 2013 la legge 219 del 10 dicembre 2012, che elimina, (mi verrebbe da dire finalmente!!!!) un'atavica e quantomai immotivata distinzione, tra figli legittimi e naturali e contestualmente, in questo medesimo solco interpretativo, radica la competenza, dal tribunale per i minorenni al giudice ordinario, per una casistica di giudizi che riguardano la tutela dei diritti dei figli, nati nel matrimonio o al di fuori di esso.
Emblematiche del nuovo spirito che permea l'intera legge sono : il comma 7 dell' art. 1 che testualmente recita " L'art. 315 del codice civile è sostituito dal seguente:" ed il successivo comma 11 che recita " nel codice civile, le parole e , sono sostituite dalla seguente "
Si assiste, in particolare, ad una sostanziale «equiparazione» del trattamento processuale dei figli, "nati nel matrimonio o " fuori del matrimonio". Il doppio binario, esistente prima dell'auspicata riforma, contemplante competenze e trattamenti sostanzialmente diversi, a parità di situazioni, per una sorta di riserva di competenza in favore del tribunale per i minorenni ex art. 38 delle disp.att. del c.c., oggi risulta, alla luce dell'art. 3 della L. 219/2012, interamente sostituito e novellato.
Il vecchio testo dell'articolo 38 distingueva le sorti dei figli cosiddetti "legittimi" da quelle dei figli cosiddetti "naturali", partendo da una base comune, il venir meno di progetto di vita che i genitori avevano delineato.
La nuova legge, definisce chiaramente i contorni dei giudizi di competenza del tribunale per i minorenni, e contestualmente con un intervento riformatore, stabilisce la nuova competenza del tribunale ordinario, volta a regolare tutte le questioni inerenti la fine di una relazione di fatto tra genitori, in particolare il mantenimento in favore dei figli minori, le modalità di visita ed il diritto di frequentazione del minore.
E' ben chiaro nella formulazione del nuovo art. 38 , che nei procedimenti di affidamento e mantenimento, si deve dar luogo da parte dei giudici all' applicazione gli articoli 737 e ss del c.p.c., che prevede il rito camerale, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e si conclude con decreto.
I figli nati fuori dal matrimonio , sono ritenuti ormai alla stessa stregua dei figli nati "nel matrimonio", gli si estendono, grazie alla nuova normativa, le garanzie a tutela delle obbligazioni economiche già previste per i "figli nati nel matrimonio" , l'obbligo di prestare una cauzione a tutela degli oneri economici imposti al genitore, la facoltà di disporre il sequestro dei beni, nonché la possibilità di emettere, con provvedimento del giudice, un ordine al terzo debitore dell'onerato, affinché questo corrisponda l'assegno di mantenimento, in caso di inadempienza del genitore, direttamente all'avente diritto.
La novella incardina nella competenza del tribunale ordinario anche: l' amministrazione dei beni del minore, il riconoscimento di paternità e la sua impugnazione, l' affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio, l' assunzione del cognome e la dichiarazione giudiziale di paternità.
In ultimo, ma non per ultimo, transitano al tribunale ordinario i ricorsi relativi all'esercizio delle competenze circa la potestà genitoriale e le sorti della potestà stessa, in caso di impedimento di uno o di entrambi i genitori.
Lo stesso articolo 3 della nuova legge, detta la competenza "aggiunta " del tribunale ordinario, per il giudizio sulla richiesta dell'allontanamento per condotta pregiudizievole ai figli (ex art.333 del c.c.), che di norma resta al Tribunale per i minori, ma che passa a quello ordinario, allorquando tra i genitori sia già instaurato un giudizio di separazione o di divorzio, o altro contenzioso inerente (ax art. 316 c.c.) un contrasto genitoriale in merito alla potestà.
In seguito alla nuova Legge n. 219 del 2012, il tribunale specializzato, alleggerito dal carico di lavoro connesso alla regolamentazione dei rapporti economici e di visita in favore dei figli, tra genitori non coniugati che intendono porre fine alla loro storia, si potrà dedicare alla tutela dei minori.
Emblematiche del nuovo spirito che permea l'intera legge sono : il comma 7 dell' art. 1 che testualmente recita " L'art. 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
Si assiste, in particolare, ad una sostanziale «equiparazione» del trattamento processuale dei figli, "nati nel matrimonio o " fuori del matrimonio". Il doppio binario, esistente prima dell'auspicata riforma, contemplante competenze e trattamenti sostanzialmente diversi, a parità di situazioni, per una sorta di riserva di competenza in favore del tribunale per i minorenni ex art. 38 delle disp.att. del c.c., oggi risulta, alla luce dell'art. 3 della L. 219/2012, interamente sostituito e novellato.
Il vecchio testo dell'articolo 38 distingueva le sorti dei figli cosiddetti "legittimi" da quelle dei figli cosiddetti "naturali", partendo da una base comune, il venir meno di progetto di vita che i genitori avevano delineato.
La nuova legge, definisce chiaramente i contorni dei giudizi di competenza del tribunale per i minorenni, e contestualmente con un intervento riformatore, stabilisce la nuova competenza del tribunale ordinario, volta a regolare tutte le questioni inerenti la fine di una relazione di fatto tra genitori, in particolare il mantenimento in favore dei figli minori, le modalità di visita ed il diritto di frequentazione del minore.
E' ben chiaro nella formulazione del nuovo art. 38 , che nei procedimenti di affidamento e mantenimento, si deve dar luogo da parte dei giudici all' applicazione gli articoli 737 e ss del c.p.c., che prevede il rito camerale, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e si conclude con decreto.
I figli nati fuori dal matrimonio , sono ritenuti ormai alla stessa stregua dei figli nati "nel matrimonio", gli si estendono, grazie alla nuova normativa, le garanzie a tutela delle obbligazioni economiche già previste per i "figli nati nel matrimonio" , l'obbligo di prestare una cauzione a tutela degli oneri economici imposti al genitore, la facoltà di disporre il sequestro dei beni, nonché la possibilità di emettere, con provvedimento del giudice, un ordine al terzo debitore dell'onerato, affinché questo corrisponda l'assegno di mantenimento, in caso di inadempienza del genitore, direttamente all'avente diritto.
La novella incardina nella competenza del tribunale ordinario anche: l' amministrazione dei beni del minore, il riconoscimento di paternità e la sua impugnazione, l' affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio, l' assunzione del cognome e la dichiarazione giudiziale di paternità.
In ultimo, ma non per ultimo, transitano al tribunale ordinario i ricorsi relativi all'esercizio delle competenze circa la potestà genitoriale e le sorti della potestà stessa, in caso di impedimento di uno o di entrambi i genitori.
Lo stesso articolo 3 della nuova legge, detta la competenza "aggiunta " del tribunale ordinario, per il giudizio sulla richiesta dell'allontanamento per condotta pregiudizievole ai figli (ex art.333 del c.c.), che di norma resta al Tribunale per i minori, ma che passa a quello ordinario, allorquando tra i genitori sia già instaurato un giudizio di separazione o di divorzio, o altro contenzioso inerente (ax art. 316 c.c.) un contrasto genitoriale in merito alla potestà.
In seguito alla nuova Legge n. 219 del 2012, il tribunale specializzato, alleggerito dal carico di lavoro connesso alla regolamentazione dei rapporti economici e di visita in favore dei figli, tra genitori non coniugati che intendono porre fine alla loro storia, si potrà dedicare alla tutela dei minori.
Avv. Gilda Summaria - Altri articoli di Gilda Summaria
Mail:gildasummaria1@virgilio.it - Legalmail: avvgildasummaria@pec.giuffre.it
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