di Luigi Del Giudice - Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: - che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo intralcio;
- che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
- che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semi carreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semi carreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
- che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza da sorpassare, nonchè della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
E' quanto previsto dall'articolo 148 del codice della strada. Ma sulla questione del sorpasso si è recentemente pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n. 23356 del 30 Maggio 2013, la quale ribadisce che in tema di circolazione stradale, perché la manovra di sorpasso possa dirsi corretta, è necessario che chi la pone in essere abbia a disposizione, fra l´altro, visibilità idonea e spazio sufficiente, dovendosi intendere, quanto alla prima delle surriferite condizioni, che non sussistano ostacoli sulla direttrice di marcia per un tratto tale che consenta di effettuare la manovra di sorpasso in condizioni di sicurezza e cioè in modo che il conducente che sorpassa non debba trovare impedimenti al normale compimento della manovra (Sez. 4, n. 16404 del 16/10/1990 - dep. 13/12/1990, Del Monte, Rv. 185999).
Luigi Del Giudice
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