di di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 15684 del 21 Giugno 2013. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorre avverso la Regione Veneto in riforma della sentenza d'appello che aveva visto condannare il primo ex art. 2043 cod. civ. La Regione aveva convenuto in giudizio lo Stato contestando il versamento di somme dovute inferiori rispetto a quanto dovuto, conformemente al sistema di tesoreria unica per gli enti e gli organismi pubblici (legge 720/1984), nel periodo intercorrente tra il 1989 ed il 1994: la circostanza che la Regione non avesse prodotto i preventivi trimestrali non avrebbe potuto causare preclusione del suo diritto ai versamenti. La Corte d'Appello ritenne infatti che fosse "prassi consolidata che lo Stato provvedesse alle erogazioni sulla base della sola istanza della regione, senza invio del preventivo di cassa, fatto questo che integrava una mera irregolarità che non incideva sul diritto della Regione al riconoscimento delle somme ad essa spettanti".
Interviene sul punto la Suprema Corte, la quale spiega come il fulcro del problema sia dato dall'interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale circa il conflitto di attribuzione: la Corte Costituzionale avrebbe escluso che il procedimento di cui alla legge 119/1981, regolante il caso di specie, potesse essere sfruttato dallo Stato come "anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale", facendo dunque prevalere la posizione della Regione. Il giudice d'Appello ha dunque posto correttamente il giudicato costituzionale alla base della propria decisione; a nulla valendo la contestazione di omesso invio dei preventivi trimestrali, rilevando come mera irregolarità amministrativa e non essendo comunque mai stata contestata tale carenza né in un momento precedente, né in altra sede.
La Cassazione rigetta il ricorso e conferma la decisione di condanna dello Stato al risarcimento del danno.
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