di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 15770 del 24 Giugno 2013. La Cassazione si pronuncia sul tema della decadenza del termine per la proposizione della domanda di indennità di disoccupazione. Tale istituto ha natura di ordine pubblico ed è di conseguenza dotata di carattere di inderogabilità; non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ed è irrinunciabile.
Nel caso di specie l'interessato ricorre avverso la sentenza d'Appello, la quale ha confermato la statuizione del giudice di primo grado circa l'intervenuta decadenza dell'avanzata richiesta di indennità da disoccupazione per decorrenza dei termini di legge. Essi decorrono dal momento della cessazione del rapporto di lavoro e l'interessato, sulla base dell'art. 129 R.d.l. 1827/1935, ha 68 giorni di tempo a disposizione per formulare relativa domanda.
Interviene la Suprema Corte confermando come "dalla interpretazione condotta alla stregua della lettera del disposto dell'art. 12 delle preleggi e della sua ratio, si evince che il termine di decadenza in esame (…) decorre dal momento della cessazione del rapporto lavorativo". Avendo il ricorrente provveduto a presentare domanda di indennità soltanto sette anni dopo l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, e solo al passaggio in giudicato della sentenza statuente la legittimità del suo licenziamento, il ricorso viene rigettato.
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