di di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 15753 del 24 Giugno 2013. Al termine del procedimento di divorzio avviato dai due ex coniugi il tribunale di primo grado affidava in via esclusiva alla madre, il figlio minorenne e la figlia maggiorenne non economicamente indipendente, ponendo in capo all'ex marito l'onere di corrispondere assegno periodico di mantenimento.
L'assegnazione della casa coniugale alla moglie viene tuttavia revocata. La Corte d'Appello riforma parzialmente tale statuizione assegnando in via esclusiva la casa coniugale, in comproprietà degli ex coniugi, all'ex moglie.
Avverso questa sentenza ricorre il marito, lamentando violazione di legge così come dal disposto dell'art. 155 quater cod. civ., contemplante la cessazione dell'assegnazione della casa coniugale ove si accerti la convivenza more uxorio o la contrazione di nuovo matrimonio.
La Suprema Corte dà tuttavia interpretazione specifica della norma di legge, confermando come la stessa debba tuttavia essere applicata al caso concreto: in quello in oggetto occorre pur sempre tutelare primariamente l'interesse supremo dei figli minori "ai quali comunque devono essere equiparati i figli conviventi, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente". Conclude quindi affermando che "la Corte di merito valuta concretamente tale interesse, collegato allo sviluppo psicofisico del giovane e al tempo trascorso nella casa coniugale, e dispone l'assegnazione di essa alla madre, nonostante la nuova convivenza". La decisione nel merito, compiutamente motivata, non può essere oggetto di sindacato da parte della Cassazione che rigetta il ricorso.
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