di Luigi Del Giudice - Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 28 giugno 2013, n. 16400
Già in precedenza la Corte (Cass. n. 21605 del 19/10/2011, Rv. 619193) ha affermato che "per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201, comma 1-ter, del codice della strada (introdotto dall'art. 4, comma 1, del dl. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 1° agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata ‘T-red'), ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia".
Nella sentenza in questione, la Cassazione ha rilevato che la motivazione adottata dal giudice dell'impugnazione quanto alla valutazione dei tempi di attraversamento del veicolo dell'incrocio e dei tempi di funzionamento dell'apparecchiatura è del tutto sganciata da elementi oggettivi di valutazione e non appare condotta alla luce dei principi di cinematica applicabili al riguardo, tanto da risultare apodittica.
Sottolinea infatti la Suprema Corte, la valutazione da compiere in concreto deve aver riguardo alla documentazione prodotta relativa all'apparecchiatura utilizzata ed al rispetto o meno delle relative prescrizioni tecniche.
Luigi Del Giudice
www.polizialocaleweb.com
Già in precedenza la Corte (Cass. n. 21605 del 19/10/2011, Rv. 619193) ha affermato che "per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201, comma 1-ter, del codice della strada (introdotto dall'art. 4, comma 1, del dl. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 1° agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata ‘T-red'), ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia".
Nella sentenza in questione, la Cassazione ha rilevato che la motivazione adottata dal giudice dell'impugnazione quanto alla valutazione dei tempi di attraversamento del veicolo dell'incrocio e dei tempi di funzionamento dell'apparecchiatura è del tutto sganciata da elementi oggettivi di valutazione e non appare condotta alla luce dei principi di cinematica applicabili al riguardo, tanto da risultare apodittica.
Sottolinea infatti la Suprema Corte, la valutazione da compiere in concreto deve aver riguardo alla documentazione prodotta relativa all'apparecchiatura utilizzata ed al rispetto o meno delle relative prescrizioni tecniche.
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