Va annullata la sentenza penale di condanna se la lista testi del PM non è stata depositata nei sette giorni liberi prima dell'udienza. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28371/2013.
Nel ricorso alla suprema Corte gli imputati, che erano stati condannati in primo e in secondo grado, avevano sostenuto l'errata applicazione dell'articolo 468 del codice di procedura penale in relazione alla utilizzabilità di testimonianze raccolte nonostante il PM avesse depositato la lista fuori termine.
Nel caso di specie, peraltro il giudice non aveva neppure emesso un'ordinanza ex articolo 507 c.p.p., norma che consente l'assunzione d'ufficio di prove anche se tardivamente richieste.
Resta fermo, secondo la Corte, il principio secondo cui il giudice penale può disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche con riferimento a quei mezzi istruttori da cui le parti sono decadute, ma non essendo stato applicato l'articolo 507 c.p.p. l'istruttoria dibattimentale va rifatta.
La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 191 comma uno del codice di procedura penale le prove acquisite violazione dei divieti previsti dalla legge sono inutilizzabili. E una sentenza che accerta la responsabilità basandosi su elementi di prova inutilizzabili deve essere annullata.
Come si legge nella parte motiva della sentenza, la formazione della prova nel dibattimento deve essere fatta nel rispetto del contraddittorio garantendo a ciascuna parte la possibilità di conoscere, prima del dibattimento, le prove che tra parte vuole acquisire in modo da poter preparare per tempo la propria difesa e richiedere eventualmente una la contraria.
Nel ricorso alla suprema Corte gli imputati, che erano stati condannati in primo e in secondo grado, avevano sostenuto l'errata applicazione dell'articolo 468 del codice di procedura penale in relazione alla utilizzabilità di testimonianze raccolte nonostante il PM avesse depositato la lista fuori termine.
Nel caso di specie, peraltro il giudice non aveva neppure emesso un'ordinanza ex articolo 507 c.p.p., norma che consente l'assunzione d'ufficio di prove anche se tardivamente richieste.
Resta fermo, secondo la Corte, il principio secondo cui il giudice penale può disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche con riferimento a quei mezzi istruttori da cui le parti sono decadute, ma non essendo stato applicato l'articolo 507 c.p.p. l'istruttoria dibattimentale va rifatta.
La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 191 comma uno del codice di procedura penale le prove acquisite violazione dei divieti previsti dalla legge sono inutilizzabili. E una sentenza che accerta la responsabilità basandosi su elementi di prova inutilizzabili deve essere annullata.
Come si legge nella parte motiva della sentenza, la formazione della prova nel dibattimento deve essere fatta nel rispetto del contraddittorio garantendo a ciascuna parte la possibilità di conoscere, prima del dibattimento, le prove che tra parte vuole acquisire in modo da poter preparare per tempo la propria difesa e richiedere eventualmente una la contraria.
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