di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 16310 del 28 Giugno 2013. Un comune promuove opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di professionista (geometra progettista) derivanti da stipulato contratto di appalto tra la pubblica amministrazione e la società aggiudicatrice. La vertenza in particolare riguardava un adeguamento del prezzo originariamente pattuito. In primo grado il Tribunale ha statuito difetto di giurisdizione del giudice ordinario revocando il decreto ingiuntivo e condannando in solido i due soggetti, professionista e società appaltatrice, al risarcimento del danno a favore del comune. Avverso tale statuizione proponevano appello i soccombenti, ottenendo sentenza di secondo grado favorevole: la Corte d'Appello ha confermato la giurisdizione, nel caso specifico di cui in oggetto (riguardante adeguamenti di prezzo successivi al terzo stato di avanzamento dei lavori) del giudice ordinario.
Avverso tale sentenza, dichiarata non definitiva, promuove ricorso in Cassazione il comune con diversi motivi di gravame. La Cassazione ritiene il ricorso inammissibile poiché non è possibile ricorrere direttamente per Cassazione avverso sentenze non definitive, così come da D. lgs. 40/2006 Modificante l'art. 360 c.p.c. "In quanto con il ricorso si è chiesta la cassazione della sola statuizione non definitiva sulla giurisdizione, l'impugnazione deve dichiararsi inammissibile, ai sensi del terzo comma art. 360 c.p.c., investendo la sola statuizione non definitiva sulla giurisdizione, in rapporto alla quale la stessa Corte d'Appello ha rimesso le parti al tribunale per la prosecuzione del giudizio sulle domande non ancora esaminate. (…) Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile, non potendo impugnarsi la sola affermata giurisdizione contro la quale può ricorrersi impugnando anche le statuizioni di merito che conseguiranno all'esame delle domande di pagamento dell'impresa, che la stessa corte di merito ha rinviato al primo giudice per l'esame e la decisione".
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