di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione tributaria, sentenza n. 16340 del 28 Giugno 2013. A seguito di ispezione presso un cantiere, l'Agenzia delle Entrate riscontrava la posizione lavorativa irregolare di un operaio e provvedeva a sanzionare amministrativamente il direttore dei lavori. Lo stesso proponeva ricorso alla commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso poiché la prestazione di lavoro oggetto di contestazione, essendo di carattere occasionale, non avrebbe di conseguenza potuto avere i caratteri della subordinazione: il soggetto non poteva essere un dipendente tenuto in nero. Pure la commissione tributaria regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la statuizione di primo grado.
Avverso tale sentenza l'Agenzia propone ricorso in Cassazione. La Corte accoglie il ricorso e rinvia per un nuovo esame nel merito alla commissione tributaria regionale, argomentando come "a fronte delle specifiche contestazioni dell'Agenzia (…) non viene spiegato in alcun modo né perché il rapporto di lavoro in questione viene ritenuto occasionale e non continuativo, né perché un rapporto di lavoro, sia pure occasionale e non continuativo, non possa avere natura di rapporto di lavoro dipendente". Concludendo come "nessuna rilevanza decisiva possono di per sé avere, al riguardo, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e la breve durata del rapporto"; il lavoratore, anche se non dipendente, deve pur sempre essere inquadrato ai fini retributivi e previdenziali ai sensi di legge.
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