di Luigi Del Giudice - Con il parere 2144 dell'8/5/2013 il Mit ha chiarito che per i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento sulle strade statali delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui al comma 12 bis dell'art. 142 del codice della strada, si deve applicare la disciplina generale contenuta nell'art. 208, c. 1, del codice della strada.
Quest'ultima prevede appunto che " I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni."
Di seguito il testo integrale del Parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e del personale Direzione Generale per le infrastrutture stradali Divisione VI Protocollo N. 2144 del 08/05/2013:
Oggetto: Quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 142, comma 12 bis del codice della strada, nella parte che prevede la ripartizione dei proventi tra ente proprietario della strada e organo accertatore.
"In riscontro al quesito in oggetto trasmesso da codesto ufficio con nota n. 3/65 del 22.04.13, si rappresenta quanto segue. L'Anas S.p.A. è il concessionario per conto dello Stato, che ne è il proprietario, di tutte le strade statali, compresa quindi la S.S. 16 in riferimento al quesito in oggetto, con le eccezioni relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. In base alla formulazione vigente del secondo periodo del comma 12 bis dell'art. 142 del codice della strada, che stabilisce che le disposizioni del primo periodo del medesimo comma non si applichino alle strade in concessione, discende che per tali strade la ripartizione dei proventi tra ente proprietario ed enti da cui dipende l'organo accertatore non si debba applicare. Pertanto per i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento sulle strade statali delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui al citato comma 12 bis, si deve applicare la disciplina generale contenuta nell'art. 208, c. 1, del codice della strada."
Luigi Del Giudice
www.polizialocaleweb.com
Quest'ultima prevede appunto che " I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni."
Di seguito il testo integrale del Parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e del personale Direzione Generale per le infrastrutture stradali Divisione VI Protocollo N. 2144 del 08/05/2013:
Oggetto: Quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 142, comma 12 bis del codice della strada, nella parte che prevede la ripartizione dei proventi tra ente proprietario della strada e organo accertatore.
"In riscontro al quesito in oggetto trasmesso da codesto ufficio con nota n. 3/65 del 22.04.13, si rappresenta quanto segue. L'Anas S.p.A. è il concessionario per conto dello Stato, che ne è il proprietario, di tutte le strade statali, compresa quindi la S.S. 16 in riferimento al quesito in oggetto, con le eccezioni relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. In base alla formulazione vigente del secondo periodo del comma 12 bis dell'art. 142 del codice della strada, che stabilisce che le disposizioni del primo periodo del medesimo comma non si applichino alle strade in concessione, discende che per tali strade la ripartizione dei proventi tra ente proprietario ed enti da cui dipende l'organo accertatore non si debba applicare. Pertanto per i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento sulle strade statali delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui al citato comma 12 bis, si deve applicare la disciplina generale contenuta nell'art. 208, c. 1, del codice della strada."
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