di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta tributaria, sentenza n. 16463 del 1 Luglio 2013. Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate promuove ricorso per Cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, confermante la decisione della commissione provinciale, contestando il ritardo "di oltre 90 giorni" nella presentazione da parte del contribuente di dichiarazione integrativa di condono irpeg ed iva relativo al periodo di imposta 1998. I giudici di primo e secondo grado erano concordi nel ritenere che gli adempimenti fiscali fossero stati onorati attraverso il versamento dei vari ratei d'imposta, "senza che la mancata tempestiva presentazione della dichiarazione ne potesse inficiare la validità, non essendo il relativo termine previsto a pena di decadenza", né come perentorio.
Rileva al contrario la Cassazione come la dichiarazione integrativa fosse stata presentata sia con indiscutibile ritardo, sia proprio il giorno stesso di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza.
"La presentazione dell'integrazione costituisce un obbligo rilevante nel procedimento relativo alla definizione del rapporto fiscale mediante il beneficio concesso"; inoltre, "in tema di imposte sui redditi, costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa (…) la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione". Conclude la Corte affermando che "se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore". Proprio la circostanza che la presentazione della dichiarazione integrativa sia avvenuta subito dopo la verifica fiscale basta a far ritenere alla Suprema Corte ammissibile il ricorso in oggetto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e contestuale decisione nel merito. Vai al testo della sentenza 16463/2013