di Luigi Del Giudice - Avverso il verbale della Polizia stradale con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 126-bis del codice della strada per non avere fornito i dati personali e della patente da guida del conducente del veicolo di sua proprietà, al momento del rilevamento dell'infrazione per eccesso di velocità, il ricorrente/ proprietario del veicolo presentava dapprima ricorso al Giudice di Pace, successivamente appello al Tribunale, ed infine ricorso in Cassazione, ottenendo in ogni sede il rigetto delle sue richieste.
In particolare il ricorrente riteneva giustificata la non conoscenza, da parte sua, dei dati del conducente, essendosi di fronte ad un caso di auto di famiglia guidata da parenti stretti del proprietario e non essendo predicabile un dovere di conoscenza in capo all'intestatario al PRA là dove ci si trovi in presenza di un libero utilizzo della macchina dell'ambito familiare.
In merito a quanto sopra la Cassazione ribadisce con l'ordinanza n. 16895 dell'8 Luglio 2013 il principio secondo cui il proprietario del veicolo è tenuto a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in modo da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (Cass., Sez. II, 3 giugno 2009, n. 12842).
Luigi Del Giudice
www.polizialocaleweb.com

polizialocaleweb.com

» Altri articoli di Luigi Del Giudice

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: