Alle lezioni universitarie del corso in Infermieristica si tende, frequentemente, a subliminare le capacità tecniche del personale ausiliario (di supporto) per accrescere il novero delle competenze infermieristiche, spesso, anche consapevolmente, a danno della professionalità e dell'intellettualità dell'infermiere (art. 2229 C.C.).
Non intendo dilungarmi su questo aspetto che attiene perlopiù alla materia del demansionamento strategico né sull'esegesi legislativa e giurisprudenziale delle competenze ausiliarie perché entrerei in una polemica che vede come maggiori responsabili gli insegnanti delle università e chi, per conto loro, ha deciso che nella didattica debba permanere la vecchia storia dell'infermiera della guerra di Crimea sacrificando utili informazioni di diritto sanitario (probabilmente pensando che all'infermiere non debbano interessare i diritti dei pazienti e la tutela del lavoro).
Riprendendo il discorso chiave della presente trattazione, giova ricordare che il principio sotteso gli artt. 2103, co. 1 e 2 C.C. e 52, D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 non è meramente formale ma sostanziale perché impedisce al datore di lavoro di sfruttare vergognosamente il professionista.
In pratica, in assenza di tale tutela, il medico alla fine della seduta operatoria potrebbe essere adibito alla pulizia della sala e non si potrebbe rifiutare di lavare il pavimento senza rischiare di essere licenziato per insubordinazione....
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