di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 16631 del 3 Luglio 2013. Non può trovare ingresso l'azione negatoria proposta contro l'opera di insolazione termica realizzata sull'edificio contiguo a quello dell'attore-proprietario per ottenere la riduzione in pristino, dovendosi ritenere che il manufatto consistente nel rivestimento a cappotto, per l'esiguo spessore, non infligga alcun vulnus alla proprietà del confinante in termini di funzionalità e di estetica né possa costituire un atto emulativo. E' quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione Civile, on sentenza
3 luglio 2013, n. 16631.L'azione negatoria, che, a norma dell'art 949 cod civ, il proprietario può esercitare per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, ovvero per far ordinare la cessazione di turbative e di molestie sulla stessa (e per ottenere l'eventuale risarcimento dei danni), presuppone che il proprietario abbia motivo di temere che le iniziative altrui (i diritti affermati o le turbative o le molestie) possano recargli un pregiudizio.
Il pregiudizio di cui alla normativa in esame che in via di principio può derivare sia da situazioni di fatto, sia da situazioni di diritto, ovvero, quando un terzo manifesti con comportamenti concreti la sua eventuale pretesa, o quando un terzo vanti contro il proprietario l'esistenza di un proprio diritto, non può che tradursi in un limite al potere di godimento del proprietario. In altri termini, la norma di cui all'art. 949 cod. civ. legittima il proprietario a chiedere la cessazione dell'attività altrui quale che sia (di fatto o di diritto) se quell'attività limita il suo potere di godimento sul bene di cui è proprietario . Si tratta di una normativa coerente con i principi generali in materia di proprietà. Come è opinione diffusa in dottrina e anche nella giurisprudenza il diritto di proprietà va visto sotto un duplice aspetto: da un lato è un potere di godimento su un bene, dall'altro postula il dovere degli altri di non ostacolare o turbare l'esercizio del potere di godimento del proprietario.Vai al testo della sentenza 16631/2013