di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione tributaria, sentenza n. 16697 del 3 Luglio 2013. A fronte di due avvisi di rettifica di dichiarazioni annuali per il 1996 ed il 1997 una società, sottoposta a procedura di fallimento, proponeva opposizione alla commissione tributaria provinciale competente, che lo accoglieva; impugnava detto provvedimento l'Agenzia delle Entrate, ma la sentenza veniva confermata in secondo grado. Contestava l'Agenzia delle Entrate costituzione di detta società al solo scopo di ottenere indebiti rimborsi iva; la stessa aveva infatti concluso onerosi contratti di locazione, nonché eseguito imponenti opere di ristrutturazione su alcuni locali, spese del tutto sproporzionate che poi non era riuscita ad onerare.
Ricorreva in Cassazione la stessa Agenzia
impugnando la sentenza di secondo grado. In particolare, essa sostiene che il giudice d'appello sarebbe incorso in difetto di motivazione poichè non avrebbe tenuto conto della circostanza che "la soggettività ai fini iva non presupponeva solo l'iscrizione del soggetto nel registro delle imprese o la titolarità di partita iva, ma in concreto lo svolgimento di un'attività d'impresa". La Suprema Corte ritiene fondato tale motivo di ricorso. Infatti il giudice di merito "non aveva esaminato le circostanze di fatto accertate dai verificatori (…) dalle quale si sarebbe dovuto inferire l'assenza del requisito della soggettività ai fini iva della (…), correlati all'assunzione di un impegno finanziario estremamente oneroso e sproporzionato rispetto ai proventi realizzabili dalle future locazioni frazionate dell'immobile". Requisito essenziale ai fini di accedere al relativo regime fiscale è infatti l'"effettivo e concreto esercizio di un'attività imprenditoriale da parte di società commerciali, ai fini della detraibilità dell'iva assolta sulle operazioni passive (…) per legittimare la detrazione dell'imposta assolta a monte rispetto ad atti prodromici all'effettivo svolgimento di attività d'impresa". In definitiva la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la stessa a diversa sezione della commissione tributaria regionale affermando che "la qualifica di impresa (…) non è sufficiente per dare vita al diritto alla detrazione dell'iva" ma occorre l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa. Vai al testo della sentenza 16697/2013