di Barbara Luzi - Il proprietario del veicolo è responsabile del sinistro a meno che non provi in maniera incontrovertibile che la circolazione dello stesso è avvenuta contro la sua volontà.
L'Articolo 2054 del c.c. (Circolazione di veicoli) al terzo comma recita: "Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l' usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio , è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà."
La Corte di Cassazione, sezione IV civile, con la sentenza 16217 del 27/06/2013, precisa che: "per integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, terzo comma, c.c., non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata (Cass. n. 15478/20l11; n. 15521/2006)."
Ai fini della prova liberatoria, quindi, non rileva che le chiavi dell'auto fossero state riposte dallo stesso proprietario in un cassetto chiuso a chiave all'interno dell'abitazione né che lo stesso si trovasse lontano dalla residenza poiché stava assolvendo all'obbligo di leva.
Il ricorso, pertanto, viene rigettato per manifesta infondatezza.
Barbara Luzi - barbaraluzi@libero.it
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