di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 17122 del 10 Luglio 2013. Nel caso di specie un lavoratore agisce avverso il proprio datore di lavoro lamentando l'inefficacia del licenziamento intimato poiché non sono stati comunicati i motivi del recesso. Il Tribunale accoglie la domanda mentre la sentenza viene riformata in appello. Così il lavoratore ricorre per Cassazione denunciando violazione di legge per omessa specifica dei motivi, richiesti espressamente dal lavoratore, da parte del datore. La questione verte sulla validità o meno dell'atto intimante il licenziamento; se cioè esso, in mancanza di tali elementi, sia nullo o, al contrario, sia meramente irregolare ma idoneo a produrre gli effetti suoi propri.

La Suprema Corte, dopo aver analizzato l'orientamento giurisprudenziale nel tempo contrastante, ha confermato come la stessa giurisprudenza si sia attestata su un determinato principio. "Vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l'inidoneità del licenziamento

ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì solo il risarcimento del danno da determinare secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni". Di conseguenza, "non è applicabile la disciplina sanzionatoria prevista (…) per il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, ma, nel caso di difetto di attuazione della prestazione lavorativa imputabile al datore di lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, normalmente quantificabile con riferimento alle retribuzioni perse". Per i rapporti di lavoro non rientranti nella tutela reale occorre quindi risolvere la questione seguendo dette indicazioni. La Suprema Corte cassa la sentenza rinviandola al giudice d'appello.


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