di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione tributaria, sentenza n. 17054 del 10 Luglio 2013. A seguito di un controllo degli ispettori di vigilanza inps svolto presso un esercente veniva redatto verbale attestante l'irregolarità della posizione lavorativa di un sottoposto, con conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative. Avverso tale statuizione proponeva opposizione l'interessato e la sua richiesta veniva respinta dalla commissione tributaria provinciale, sentenza poi parzialmente riformata dalla commissione regionale la quale rideterminava l'importo delle sanzioni comminate.
Contro questa statuizione propone ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate, contestando in particolare le motivazioni addotte dal giudice del merito circa l'effettivo instaurarsi, da un punto di vista temporale, del rapporto di lavoro.Dopo aver enunciato il principio giuridico per cui la situazione in oggetto sarebbe dovuta essere decisa dal giudice ordinario (non avendo il caso di specie natura strettamente fiscale ma di previdenza sociale; senza possibilità di accoglimento del relativo gravame per intervenuto giudicato implicito sulla giurisdizione, non essendo stata sollevata la relativa eccezione, né dalle parti né d'ufficio, entro i termini di legge; principio di economia processuale) la Suprema Corte affronta la questione prospettatale, sancendo che "l'irrogazione della sanzione prevista dalla L. 73/2002 (…) non richiede, da parte dell'amministrazione, alcun onere di dimostrare l'effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente il mero accertamento dell'esecuzione di prestazione lavorativa da parte di soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria". Con riguardo alle preclusioni probatorie in campo tributario, "fermo restando il divieto di ammissione di prova testimoniale nel processo tributario sussiste il potere di introdurre, per entrambe le parti, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, i quali possono concorrere a formare il convincimento del giudice (…)". Tali dichiarazioni, contenute all'interno del verbale degli ispettori in qualità di pubblici ufficiali, fanno fede sino a querela di falso. Vige quindi una "presunzione relativa di retrodatazione dell'assunzione, superabile dal datore di lavoro". Tuttavia questa prova, in sede di giudizio di merito, non è mai stata fornita. "Non risulta, quindi, fornita dal datore di lavoro prova contraria relativa all'effettiva data di inizio del rapporto di lavoro". Il ricorso viene accolto senza rinvio e la sentenza d'appello debitamente riformata.
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