La Corte ricorda che l'estinzione prevista dall'art. 35 per i reati di competenza del Giudice di Pace si verifica se l'imputato "dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato".
Poco importa però che a risarcire il danno sia stato direttamente l'imputato giacché è sufficiente che il risarcimento sia stato fatto ad opera della compagnia di assicurazioni.
In sostanza secondo i giudici di piazza Cavour si può considerare equivalente alla volontà di riparare il danno anche il fatto di aver stipulato una polizza assicurativa per garantire il pagamento dei danni che derivano da un'attività pericolosa. Quindi il pagamento da parte dell'assicurazione è come se fosse stato fatto dall'imputato.
Del resto, fa notare la Corte, una diversa soluzione porrebbe l'imputato nella condizione di doversi opporre al pagamento da parte della compagnia per provvedervi personalmente.
Detto questo la Corte ricorda che, per l'estinzione del reato, è necessario che il risarcimento sia stato integrale e pertanto se la compagnia ha messo a disposizione un massimale non sufficiente a risarcire integralmente il danno è necessario che l'imputato provveda a versare la differenza ,
Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour un automobilista che con la sua condotta colposa aveva provocato lesioni a un passeggero, aveva sollecitato la propria assicurazione al versamento di quanto dovuto, ma il danneggiato, costituitosi parte civile, lamentava un danno di importo maggiore ed esigeva che l'imputato provvedesse personalmente al versamento della differenza tra il massimale pagato dalla compagnia di assicurazione e l'importo quantificato.