La Commissione ha sancito che, benché il ricorso presentato contro il ruolo che non ha alcuna rilevanza esterna sia inammissibile, esso può essere accolto nel caso in cui riguardi l'illegittimità delle cartelle indicate come notificate nell'estratto di ruolo, cosicché nessun ostacolo può intervenire nel ricorso avverso le cartelle menzionate.
In altre parole, se il contribuente viene a conoscenza di atti impositivi che lo riguardano per la prima volta con l'estratto di ruolo, tali atti impositivi devono poter essere impugnati: in caso contrario, si negherebbe una tutela giurisdizionale.
Per quel che riguarda il termine a partire da cui l'impugnativa deve essere fatta decorrere, esso deve corrispondere col momento in cui il contribuente ha avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle di pagamento.
Si ringrazia l'Avv. Luigi de Pascale per aver fornito il testo della sentenza qui sotto allegato.