È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17461 del 2013.
La Corte ha quindi considerato tardivo il ricorso di un imputato perché proposto 61ยบ il giorno dopo la notifica a uno dei due difensori dallo stesso nominati.
A poco rileva il fatto che non si sia trattato del procuratore domiciliatario perché ai fini della notifica ciò che conta è il domicilio del procuratore (reale o eletto) e non quello indicato dalla parte. La Corte precisa che sebbene si consideri idonea, ai fini del calcolo dei termini per l'impugnazione, la data di notifica "anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario" è pur vero che si deve verificare "che tale procuratore non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio ex art. 82 R.D. n. 37 del 1934".
La Corte ha respinto il ricorso anche per un altro motivo: il requisito della sommaria esposizione dei fatti che non è risultato adeguatamente soddisfatto. I giudici della Corte hanno ricordato che risulta inammissibile il ricorso in cui l'esposizione sommaria dei fatti "sia compiuta attraverso l'allegazione o la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito. Tale modalità, infatti, equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso".