di Marco Massavelli - Laddove il genitore non dimostra di voler essere presente nella vita del figlio, come passandoci tutto il tempo consentito in istituto dove il minore è collocato, è legittimo lo stato di adottabilità. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 23 luglio 2013, n. 17888. Il proporre, in sede di ricorso per cassazione, profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo da parte del giudice di legittimità, a fronte di una sentenza caratterizzata da una motivazione adeguata e non illogica, non determina alcuna violazione di legge.
La situazione di carcerazione della madre per reati attinenti al traffico di stupefacenti, e lo stato di tossicodipendenza della stessa, tanto più che successivamente l'interessata ha provveduto a disintossicarsi, non hanno impedito al giudice penale di concedere i permessi per potersi recare a trovare la figlia in istituto. Ma spesso la madre non si tratteneva per tutto il tempo consentito e con la figlia aveva un rapporto con momenti talora piacevoli, talora conflittuali, ma mai indispensabili "nel divenire generale dell'esistenza". Anche nei confronti dell'altra figlia, la madre aveva parimenti un atteggiamento conflittuale: durante le visite di questa in carcere, le vietava di avvicinarsi alle altre bambine, presenti in carcere, e talora le dava schiaffi, tanto che il Direttore dell'Area aveva segnalato l'opportunità di investire del problema la competente Associazione. Questi comportamenti hanno portato il Tribunale minorile, prima, e la Corte d'Appello, poi, a dichiarare la minore adottabile: la Corte di Cassazione, sulla base della situazione concernente i rapporti tra madre e figlia suesposti, non ha potuto che confermare tale decisioni.
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