di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 17878 del 23 Luglio 2013. Nel caso in cui la decisione assembleare contempli l'installazione di un ascensore, previa riduzione della rampa comune, rendendola, così, pericolosa sotto il profilo della sicurezza antincendi, la delibera deve considerarsi illegittima, perché ha un oggetto illecito. Di conseguenza, il diritto all'installazione degli altri condomini è inesistente.

E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 23 luglio 2013, n. 17878.

Con delibera assembleare si era disposto l'installazione di un ascensore sul vano scala previa riduzione della larghezza della scalinata comune in considerazione della insufficienza dello spazio esistente. La Suprema Corte di Cassazione osserva che "la sentenza impugnata a ritenuto assorbente rispetto a tutti gli altri motivi la questione della riduzione di una delle rampe della scalinata comune ad una misura pericolosa sotto il profilo della sicurezza antincendi, per presunzione normativa e ha dichiarato la nullità della delibera

e l'inesistenza del diritto degli intervenienti, sul presupposto che sia che dovesse applicarsi l'art. 1120 o l'art. 1102 cc la delibera non poteva avere oggetto illecito e tale era la riduzione della rampa".

 

Quindi, la Suprema Corte ha accolto il motivo secondo il quale si denunciava violazione degli artt. 163 e 183 cpc, perché la questione della sicurezza era stata sollevata solo con la memoria ex art. 184 cpc, con il relativo quesito. Si rammenta il contenuto, di interesse per la sentenza in commento, degli articolo 1102 e 1120, codice civile

Art. 1102.
Uso della cosa comune.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Art. 1120, ultimo comma
Innovazioni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Vai al testo della sentenza 17878/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: