di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 24 Luglio 2013 n. 17938. In tema di infortuni sul lavoro non sempre il datore di lavoro, o il responsabile della sicurezza che ne fa le veci (nel caso di specie, il dirigente collaudatore) è responsabile per le lesioni riportate dal sottoposto, ove il primo dimostri che il collaudo sarebbe andato a buon fine e che le mansioni assegnate al lavoratore erano adeguate rispetto alla sua qualifica ed esperienza professionale.
"La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale. (…) Ne consegue che la ripartizione degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ., sull'inadempimento delle obbligazioni". E' dunque onere del lavoratore lesionato "allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa da lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno". Il giudice del merito aveva rilevato, nel ricostruire la dinamica dell'incidente, come in effetti, da parte dell'azienda, fossero state adottate tutte le misure di sicurezza prescritte dalla legge e di come, conseguentemente, l'evento lesivo verificatisi dovesse essere qualificato come caso fortuito. Non ravvisando alcun difetto di motivazione né violazione della legge applicata, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la sentenza di merito.
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