di Barbara Luzi - Questa è la decisione della Corte di Cassazione, sezione VI Civile presa con l'ordinanza 10 maggio - 8 luglio 2013, n. 16952.
Il fatto: Con domanda depositata presso il Giudice di Pace di Brescia il proprietario del veicolo ricorre contro la notifica della violazione dell'art. 126-bis del codice della strada per non avere fornito i dati, personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell'infrazione per eccesso di velocità, avvenuta nel 2009. A sostegno l'uomo dedusse di avere tempestivamente comunicato di non essere in grado di fornire i dati del conducente dell'auto al momento dell'accertamento dell'infrazione, avendo affidato il veicolo a terze persone - delle quali forniva le generalità - e non essendo egli a bordo della vettura.
Molto semplice per i giudici della Suprema Corte addivenire alla stessa conclusione del giudice di prima istanza.
Il proprietario di un veicolo ha sempre l'obbligo di essere a conoscenza di chi materialmente ha in uso lo stesso anche se il mezzo viene utilizzato all'interno del nucleo familiare da varie persone che ne hanno la libera disponibilità.
Non può, pertanto, invocare il principio, da lui sostenuto, per cui l'intestatario dell'auto non può avere la certezza su chi aveva la disponibilità del mezzo in un dato momento ma deve sempre avere sotto controllo la situazione come indicato anche dalla costante giurisprudenza di questa Corte.
"Il proprietario del veicolo è tenuto a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in modo da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (Cass., Sez. II, 3 giugno 2009, n. 12842)." Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Barbara Luzi - barbaraluzi@libero.it
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