di Luigi Del Giudice - Tizio viene sanzionato per la violazione di ordinanza sindacale che proibisce di fermarsi con autoveicolo in prossimità di esercente il meretricio sulla via pubblica.
Con il ricorso in Cassazione, il ricorrente, tra i vari motivi sostiene che l'ordinanza comunale è viziata da eccesso di potere e invoca tra l'altro la sentenza della Corte Cost. n. 115/11, con la quale è stato stabilito che: "è incostituzionale l'art. 54, 4° comma, d.leg. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 1° comma, l. 24 luglio 2008 n. 125, nella parte in cui consente che il sindaco, quale ufficiale del governo, adotti provvedimenti a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza".
In merito a quanto sopra la Suprema Corte con sentenza 25 luglio 2013, n. 18073, ha chiarito che la Corte Costituzionale ha ritenuto che la disposizione citata - attribuendo ai sindaci il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, le quali, pur non potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentano come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico - viola, da un lato, la riserva di legge relativa di cui all'art. 23 della costituzione, in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell'imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati; dall'altro, viola l'ulteriore riserva di legge relativa di cui all'art. 97 della costituzione, poiché la p.a. può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge; e viola, infine, anche l'art. 3, comma 1, costituzione, in quanto, in assenza di una valida base legislativa, gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci. Ne consegue che spetta al giudice di merito il compito di valutare nuovamente la legittimità della disposizione (ordinanza sindacale) posta a base della sanzione comunale, alla luce di principi sanciti dalla Corte Costituzionale in ordine ai poteri del Sindaco in materia di sicurezza urbana.
Dovrà quindi verificare se l'ordinanza trovasse copertura normativa soltanto nella norma di legge dichiarata incostituzionale o fosse compatibile con il limitato potere in materia, abnormemente ampliato dal legislatore del 2008.
Luigi Del Giudice
www.polizialocaleweb.com
Con il ricorso in Cassazione, il ricorrente, tra i vari motivi sostiene che l'ordinanza comunale è viziata da eccesso di potere e invoca tra l'altro la sentenza della Corte Cost. n. 115/11, con la quale è stato stabilito che: "è incostituzionale l'art. 54, 4° comma, d.leg. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 1° comma, l. 24 luglio 2008 n. 125, nella parte in cui consente che il sindaco, quale ufficiale del governo, adotti provvedimenti a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza".
In merito a quanto sopra la Suprema Corte con sentenza 25 luglio 2013, n. 18073, ha chiarito che la Corte Costituzionale ha ritenuto che la disposizione citata - attribuendo ai sindaci il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, le quali, pur non potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentano come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico - viola, da un lato, la riserva di legge relativa di cui all'art. 23 della costituzione, in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell'imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati; dall'altro, viola l'ulteriore riserva di legge relativa di cui all'art. 97 della costituzione, poiché la p.a. può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge; e viola, infine, anche l'art. 3, comma 1, costituzione, in quanto, in assenza di una valida base legislativa, gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci. Ne consegue che spetta al giudice di merito il compito di valutare nuovamente la legittimità della disposizione (ordinanza sindacale) posta a base della sanzione comunale, alla luce di principi sanciti dalla Corte Costituzionale in ordine ai poteri del Sindaco in materia di sicurezza urbana.
Dovrà quindi verificare se l'ordinanza trovasse copertura normativa soltanto nella norma di legge dichiarata incostituzionale o fosse compatibile con il limitato potere in materia, abnormemente ampliato dal legislatore del 2008.
Luigi Del Giudice
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