di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 17945 del 24 Luglio 2013. Nel caso di specie il Comune di Roma ricorre avverso la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile la proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso proposto relativamente ad un credito per canoni di locazione. Contesta il ricorrente l'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello, la quale avrebbe qualificato l'opposizione come tardiva poiché la citazione non sarebbe stata depositata entro il termine di legge; mentre il ricorrente contesta che ai fini del rispetto dei termini perentori sia sufficiente la tempestiva notificazione, non anche il deposito della stessa.
La Suprema Corte respinge il ricorso poiché infondato, ricordando che "se il decreto ingiuntivo è stato richiesto dal creditore in base ad uno dei rapporti soggetti al rito del lavoro (art. 46 legge del 1978 n. 392 e 447 bis cod. proc. civ., nella specie canoni di locazione) ed emesso dal Pretore (prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado) in tale funzione" il rapporto sottostante dev'essere qualificato e soggetto al rito del lavoro, così come "ai fini dell' opposizione è applicabile il rito del lavoro, con la conseguenza che per esser tempestiva, ancorché proposta con citazione, deve esser depositata in cancelleria (art. 415 cod. proc. civ.) nel termine perentorio di cui all'art. 641, primo comma, civ. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte". Conclude la Cassazione rilevando che "poiché il mancato rispetto di tale termine implica l'inidoneità "ab origine" dell'atto di opposizione a produrre gli effetti propri, in relazione alla intervenuta decadenza, non è applicabile la sanatoria contemplata dall'art. 156 Cpc che si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori".
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