di Francesca Tessitore - Cassazione civile, sez. II, sentenza 12 luglio 2013, n. 17287. Alla stipula del contratto preliminare di un fondo rustico, con opere abusive, era stato pattuito che il definitivo sarebbe stato stipulato entro otto mesi o, se successivamente, entro 15 giorni dalla concessione in sanatoria
. In Primo grado, il tribunale adito emise sentenza ex art. 2932 c.c. in favore del promissario acquirente ma in appello, la Corte ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c., dichiarando la nullità del contratto preliminare in quanto l'evento della concessione in sanatoria era stato elevato a condicio juris ai fini della stipulazione del contratto definitivo. Non era quindi possibile accogliere la domanda ex art. 2932 c.c. con una decurtazione di prezzo derivante dalla presenza di opere abusive sul fondo rustico oggetto di preliminare di vendita.La Suprema Corte ha stabilito che il giudice di merito, nell'interpretare un contratto, deve tenere conto sia delle singole clausole ed alla comune intenzione delle parti contraenti in riferimento sia alle singole disposizioni, che dell'interpretazione complessiva del contratto. Nel contratto preliminare, infatti, era stata inserita la clausola in forza della quale il contratto definitivo era stato concordato nei termini "allorchè" venga conseguita la concessione in sanatoria
per le opere abusive. La Suprema Corte ha quindi rilevato una mancanza di adeguata motivazione operata dalla Corte d'Appello nella propria decisione e, per tale motivo, ne ha disposto il rinvio con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "Stante il principio generale dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. - (…) - i contraenti possono validamente prevedere come evento condizionante il concreto adempimento (o inadempimento) di una delle obbligazioni principali del contratto."