di Francesca Tessitore - Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 2013, n. 16829. Il Tribunale (con sentenza confermata anche in secondo grado) ha dichiarato il fallimento di una società di fatto intercorrente tra due coniugi, con il conseguente fallimento di entrambi i coniugi. La ricorrente denuncia che i comportamenti da ella tenuti, qualificabili come meri "sentimenti di solidarietà coniugale" ed aventi ad oggetto la prestazione di fideiussioni, concessione di garanzia ipotecaria sui beni facenti parte della comunione e la sottoscrizione di conti correnti cointestati non possono essere qualificati come ingerenza nella gestione di impresa esercitata dal coniuge. Conseguentemente ella non dovrebbe essere coinvolta nel fallimento del marito.

In secondo luogo la ricorrente denuncia, nel caso fosse ravvisabile un'impresa familiare, che il collaboratore, il quale presti le attività summenzionate, possa essere mosso solamente da "affectio familiaris" e non, in mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti, dotato di poteri gestionali e quindi soggetto al fallimento.

La Suprema Corte ha enunciato che "ai fini dell'estensione del fallimento del titolare dell'impresa familiare agli altri componenti della stessa è necessario il positivo accertamento dell'effettiva costituzione

di una società di fatto, attraverso l'esame del comportamento assunto dai familiari nelle relazioni esterne all'impresa, al fine di valutare se vi sia stata la spendita del "nomen" della società o quanto meno l'esteriorizzazione del vincolo sociale, l'assunzione delle obbligazioni sociali ovvero un complessivo atteggiarsi idoneo ad ingenerare nei terzi un incolpevole affidamento in ordine all'esistenza di un vincolo societario, mentre non assume rilievo univoco né la qualificazione dei familiari come collaboratori dell'impresa familiare, né l'eventuale condivisione degli utili, trattandosi d'indicatori equivoci rispetto agli elementi indefettibili della figura societaria costituiti dal fondo comune e dalla "affectio societatis". Nel caso in esame la Suprema Corte, ravvisando che nell'intestazione del conto corrente e nel contratto di fidejussione erano inseriti i nomi di entrambi i coniugi come ditta e, successivamente, con l'acronimo s.d.f., ha dichiarato inammissibile il ricorso decretando il fallimento della coniuge.


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