di Licia Albertazzi -Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 18350 del 31 Luglio 2013. Nel caso di specie alcuni condomini ricorrono avverso una società, titolare di esercizio commerciale sito all'interno dello stesso condominio, la quale, per esigenze proprie, ha provveduto ad installare una canna fumaria utilizzando tuttavia materiali diversi rispetto alle componenti essenziali dell'edificio e posizionando la stessa in luogo non strutturalmente idoneo, con il risultato di integrare una vera e propria lesione del decoro architettonico dello stabile. La domanda dei condomini viene accolta sia in primo che in secondo grado di giudizio, con condanna posta a carico dell'azienda di procedere alla sostituzione del bene a proprio esclusivo onere. Avverso la sentenza d'appello il titolare dell'esercizio commerciale propone ricorso in Cassazione.
Preliminarmente rileva la Cassazione come non importa se l'installazione della nuova opera non corrisponde ad una vera e propria innovazione, ma risulti essere in realtà una mera sostituzione: è onere del costruttore pur sempre attenersi ai canoni architettonici dell'edificio esistente. La nuova canna fumaria, infatti, avrebbe dovuto essere installata senza che fossero alterate la "stabilità, sicurezza e decoro architettonico del fabbricato condominiale". In particolare la Corte rileva come il giudice del merito abbia correttamente rilevato, motivando in modo adeguato e ragionevole (non potendo la Cassazione esaminare direttamente il merito della questione) come la canna fumaria - per ampiezza, per materiali utilizzati, colore, percorso irregolare, nonché per la localizzazione particolare del condominio
, nei pressi di Piazza di Spagna a Roma - non si armonizzasse assolutamente nel contesto strutturale circostante. Al di là delle semplici valutazioni strutturali il giudice deve infatti tener conto anche di questo ultimo importante elemento. Il ricorso viene dunque rigettato e confermata la condanna di secondo grado. Vai al testo della sentenza 18350/2013