La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18268 del 30 luglio 2013, ha rigettato il ricorso di un dipendente con qualifica di guardia giurata che era stato licenziato dall'Istituto di vigilanza privata presso cui lavorava perché sorpreso mentre si era addormentato durante un servizio notturno di piantonamento fisso. La Suprema Corte, confermando la sentenza dei giudici d'Appello - che avevano sottolineato come "l'irrogazione della sanzione disciplinare competeva al datore di lavoro e non al questore, non trovando applicazione il r.d.l. 12.11.36 n. 2144 sulla disciplina degli istituti di vigilanza privata, rilevava che il protocollo interno di qualità prevedeva che tutti i servizi erogati dalla società fossero sottoposti ad ispezioni mensili senza preavviso e che, nel caso di specie, l'accertamento ispettivo era stato compiuto da personale dell'Istituto, nel rispetto degli artt 2 e 3 dello statuto dei lavoratori" - ha precisato che "la disciplina del rapporto di lavoro delle guardie dipendenti degli istituti di vigilanza privata è sottoposta ad un duplice regime, di carattere privato per quanto riguarda la disciplina del rapporto di impiego, di carattere pubblicistico per quanto riguarda le prerogative di ordine pubblico alle stesse conferite. Pertanto, l'art. 4 del r.d.l. 2144, per il quale "è attribuito al questore il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio ... con facoltà di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di cui fossero in possesso, salvo il provvedimento di revoca del prefetto" , deve essere interpretato nel senso che i poteri disciplinari del questore, nonostante la loro ampiezza, non escludono quelli propri del datore di lavoro, che sono limitati al più ristretto ambito della regolazione privatistica del rapporto di lavoro." Di conseguenza - si legge nella sentenza - deve ritenersi il datore di lavoro legittimato all'irrogazione delle sanzioni disciplinari conseguenti alle violazioni delle modalità di espletamento della prestazione fissate dai regolamenti interni, dai contratti collettivi e da quelli individuali. Il Giudice di merito ha accertato che la condotta del dipendente aveva ad oggetto esclusivamente le modalità di esecuzione della prestazione, deve, dunque, - secondo i giudici di legittimità - ritenersi correttamente assegnato al datore il potere disciplinare.
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