di Gerolamo Taras - Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) con ordinanza n. 02959/2013 del 30 luglio 2013, depositata in Segreteria il 31 agosto 2013, ha accolto l'istanza cautelare nel ricorso proposto dall'Universita' degli Studi di Sassari, Universita' degli Studi di Cagliari, Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, per la riforma della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI, SEZIONE I, n. 230/2013, concernente il concorso per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2012/2013 sospendendone l'esecutività.
I ricorrenti avevano fatto domanda, in via incidentale, di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado.
IL Consiglio di Stato ha ritenuto sussistere, un ragionevole fumus boni iuris, nelle prospettazioni avanzate dall'Amministrazione ricorrente relativamente alla estrema difficoltà da parte della Commissione di concorso di poter, eventualmente, influire sull'esito della correzione per via informatica della prova preselettiva, operata dal Consorzio Interuniversitario CINECA, nonché in relazione alle complesse caratteristiche grafiche del cosiddetto codice segreto.
E' interessante, a nostro avviso, ripercorrere la ricostruzione dei fatti che avevano indotto una sessantina di studenti - fra i partecipanti alle prove di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2012/2013 delle Università di Sassari e Cagliari - collocati in posizione di graduatoria non utile ai fini dell'ammissione al corso di laurea, a presentare ricorso al TAR.
Le polemiche, i dibattiti sulle ragioni e sull' opportunità delle limitazioni all'accesso ai corsi di laurea, l' organizzazione delle prove selettive, le valutazioni dei test, il valore dei punteggi per l'ammissione, unitamente ai ricorsi che ne conseguono possono essere considerati una costante di queste prove. In attesa di un pronunciamento della Corte Costituzionale sul numero chiuso, i Tribunali amministrativi Regionali decidono, in ordine sparso, i ricorsi sulla base dei principi relativi alle pubbliche selezioni. Tuttavia le decisioni dei TAR regionali, nei casi riscontrati di irregolarità, non si spingono fino all' annullamento dell'intera prova, ma si limitano ad accogliere il gravame limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione ai corsi di laurea in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria. Con conseguente superamento nei fatti del principio del numero chiuso.
Le prove oggetto della controversia si erano svolte nel settembre 2012. I ricorrenti, ritenendo illegittime (per violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso e per violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi) le modalità con le quali si erano svolte le prove di ammissione ai corsi di laurea, avevano presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) contro Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Sassari, e l'Università degli Studi di Cagliari; e contro Consorzio Interuniversitario CINECA, chiedendo l'annullamento degli atti concorsuali (limitatamente alla parte in cui essi non erano stati collocati in posizione utile per l'ammissione al corso di laurea) ed in particolare delle disposizioni di concorso impartite dalla commissione, nella parte in cui i candidati erano stati obbligati a tenere sul banco il documento d'identità durante la prova.
Era stato, altresì, chiesto l'accertamento del diritto dei ricorrenti di essere ammessi al Corso di Laurea in questione (Odontoiatria Dentaria e Medicina e Chirurgia anno accademico 2012-2013) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta; la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa.
L' Amministrazione intimata si era costituita in giudizio, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, e chiedendone il rigetto.
I giudici del TAR (sentenza n. 230/2013) hanno ritenuto fondate le censure di violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso e di violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi.
Questo l' articolato ragionamento. "Illegittimamente e in palese violazione dei principi di segretezza della prova di concorso e di violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, i candidati che hanno partecipato alla prova selettiva in questione sono stati invitati dalla commissione "a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul banco in modo che potesse essere consultato dai membri della Commissione in ogni momento". Circostanza questa ammessa dalla stessa Amministrazione resistente … "Questa disposizione ha messo i commissari in condizione per tutta la durata della prova, di vedere l'abbinamento "nome candidato-codice segreto", in quanto il nome del candidato era ricavabile dalla carta d'identità che i commissari hanno richiesto che fosse tenuta in vista accanto ai candidati e il numero segreto era invece leggibile sui fogli della prova di concorso su cui i candidati dovevano lavorare".
Il collegio ha ritenuto che debbano trovare applicazione, anche nel caso di specie, i principi affermati in materia nella sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008, secondo cui "le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verificazione della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa si che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071)".
Quanto agli effetti dell' accoglimento, il Collegio rileva che la conseguenza di ritenere irregolare la prova concorsuale implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave "vulnus" del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione.
"Al contrario più ragionevole appare l'opzione di accogliere il gravame limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria". Il ricorso viene quindi accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella sola parte d'interesse dei ricorrenti e cioè limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al corso di laurea di cui si
Viene riconosciuto altresì il diritto dei ricorrenti all'ammissione ed all'iscrizione, anche in soprannumero, al corso di laurea, facendosi obbligo alle Amministrazioni resistenti di procedere in via definitiva all'ammissione, anche in soprannumero, dei ricorrenti al corso di laurea medesimo. Le spese del giudizio sono state poste a carico delle Amministrazioni resistenti.
Come abbiamo visto, le argomentazioni del TAR, sulla violazione del principio di segretezza della prova e della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi, non sono state condivise dal Consiglio di Stato, che, nell'esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto sussistere il fumus boni iuris, in quelle prospettate dalle Amministrazioni resistenti nel giudizio di primo grado. E' innegabile che il sistema del numero chiuso fa acqua da tutte le parti. Ed, alla fine, a pagarne le conseguenze sono gli studenti, che vedono pesantemente menomato il loro diritto allo studio, e la credibilità delle Istituzioni nel loro complesso, nella misura in cui non riescono a garantire la certezza delle regole che introducono limiti alle posizioni soggettive dei cittadini.
Ordinanza Consiglio di Stato n. 2959/2013Sentenza TAR Sardegna n. 230/2013