Avv. Raffaella Romano - Non è discriminatorio il licenziamento irrogato a causa di un look del lavoratore troppo particolare e non gradito al datore di lavoro: "un oggettivamente particolare look del lavoratore può essere legittimamente posto a base di un licenziamento, ove la prestazione sia resa in un contesto lavorativo, a contatto con il pubblico (nella fattispecie, un centro estetico) in cui l'immagine, o meglio la particolare idea di immagine come voluta e costruita dal datore di lavoro, per insindacabile scelta aziendale, ha un suo particolare rilievo".
Così il Tribunale di Bari-sez. lavoro (dr. Colucci), con ordinanza del 23 luglio 2013, pronunziata all'esito della fase ex art. 1, comma 47, della l. n. 92/12, ha rigettato l'impugnativa di licenziamento proposta dalla lavoratrice che, licenziata per motivi disciplinari del tutto estranei alla fattispecie discriminatoria, aveva ritenuto di essere stato punita per il suo look particolarmente estroso.
Il Giudice del Lavoro di Bari, pur dichiarando espressamente di concordare con la pacifica estensione giurisprudenziale della tutela antidiscriminatoria (che va, cioè, accordata ogni qual volta il licenziamento derivi da una scelta ritorsiva del datore di lavoro contro comportamenti leciti del lavoratore), ha tuttavia escluso la natura discriminatoria del licenziamento irrogato dal datore di lavoro che ritenga il look del lavoratore incompatibile con il contesto lavorativo: ciò in quanto, "anche nell'ambito delle discriminazioni classiche, sono consentite deroghe al divieto antidiscriminatorio, ove le caratteristiche discriminate siano incompatibili con la natura e il contesto della prestazione lavorativa (arg., ad es., ex art. 3, comma 3, d.lgs. n. 216/03)".
avv. Raffaella Romano
(foro di Bari)
Così il Tribunale di Bari-sez. lavoro (dr. Colucci), con ordinanza del 23 luglio 2013, pronunziata all'esito della fase ex art. 1, comma 47, della l. n. 92/12, ha rigettato l'impugnativa di licenziamento proposta dalla lavoratrice che, licenziata per motivi disciplinari del tutto estranei alla fattispecie discriminatoria, aveva ritenuto di essere stato punita per il suo look particolarmente estroso.
Il Giudice del Lavoro di Bari, pur dichiarando espressamente di concordare con la pacifica estensione giurisprudenziale della tutela antidiscriminatoria (che va, cioè, accordata ogni qual volta il licenziamento derivi da una scelta ritorsiva del datore di lavoro contro comportamenti leciti del lavoratore), ha tuttavia escluso la natura discriminatoria del licenziamento irrogato dal datore di lavoro che ritenga il look del lavoratore incompatibile con il contesto lavorativo: ciò in quanto, "anche nell'ambito delle discriminazioni classiche, sono consentite deroghe al divieto antidiscriminatorio, ove le caratteristiche discriminate siano incompatibili con la natura e il contesto della prestazione lavorativa (arg., ad es., ex art. 3, comma 3, d.lgs. n. 216/03)".
avv. Raffaella Romano
(foro di Bari)
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