Dr. Visalli Gaetano Rosario - Alla luce di questo ultimo ed interessante "modello di motivazione" della Corte di Cassazione, depositata non nei luoghi previsti, ma in una sede di giornale (fatto accaduto in Italia), ho il piacere di proporre questo articolo, che è il sunto di approfondite riflessioni, nonché di attività e sperimentazioni circa la connessione dei fattori del marketing mix con la comunicazione e l'attività giuridico/giudiziaria che giornalmente si sviluppa sull'intero pianeta.
Sicuramente questa è l'ultima di tantissime stelle di una "infinita galassia" di "situazioni" che riportano alla luce le problematiche circa le modalità con cui viene attualizzata la comunicazione giudiziaria, sia da parte dei media, che da parte degli stessi organi giudiziari ai vari livelli.
In effetti il nostro sistema giuridico non ne esce indenne! Ma chiedendomi la motivazione di tutto ciò che, nella maggior parte dei casi, contrasta e corrompe la normativa prevista, mi sono reso conto che in ogni situazione generata dal "funzionario", quale soggetto preposto all'ufficio ed all'atto, c'è un aspetto psicologico invadente che è causa generatrice del compiuto. Pertanto avviene che l'accentuazione di un processo funzionale, definitivo o temporaneo, sia dell'organo che dell'atto, può causare quello squilibrio normativo ed indurre il soggetto caricato della funzione ad "esternare, comunicare, dimostrare, esprimere, palesare, professare" o addirittura a "recepire, accogliere, capire, comprendere, includere", o ancora a "percepire, avvertire, capire, cogliere, distinguere, guadagnare la notizia ".
Sin tanto che il tutto avviene entro i limiti previsti dalla legislazione corrente "nulla questio"; ciò che invece accade quando supera detti limiti è facilmente rilevabile dalle incresciose situazioni, nelle quali il processo di comunicazione influenza gli esiti procedimentali e processuali ai vari livelli.
Quindi un effetto psicologico di accentuazione della personalità del Funzionario procedente, creato da un processo esterno quale potrebbe essere un messaggio generato da uno o più elementi riscontrabili nel clamore del fatto accaduto, dei soggetti coinvolti, nel tentativo di rendere giustizia, ma ulteriormente nella paura di non rendere efficace l'azione cui si è preposti o nel tentativo di tutela della propria personalità e professionalità, che potrebbero essere lese per il venir meno dell'efficacia dell'azione effettuata, in sede interpretativa, indubbiamente è all'origine del "comportamento poco ortodosso" o addirittura "contra legem".
L'interpretazione della norma se ne esce facilmente con l'affermazione che il "Giudice Terzo", anche se pur sempre uomo con il proprio e legittimo convincimento, neutralizza tale posizione con il "convincimento giuridico" che è altra cosa, rispetto al primo; ma, mi chiedo: entrambi i convincimenti rimangono ermeticamente chiusi all'interno di due separati contenitori pur posti all'interno di un unico ambiente, la mente biologica dell'individuo/Funzionario?
Impossibile, assurdo, improbabile, inammissibile, incredibile, inverosimile! Ed allora ho condotto una sperimentazione, grazie ad un programma Comunitario che mi ha permesso di evidenziare, lavorando sia in ambiti nazionali che internazionali ed in culture di Civil e Common Law, a fianco di Polizia Giudiziaria, Procuratori, Giudici di Tribunale, Corti di Appello, nei vari settori della Giustizia Amministrativa, Civile, Penale, Tributaria, etc., che l'evidenza della comunicazione esterna influisce notevolmente sugli elementi di prova e sulla prova stessa, ma anche sulle semplici convinzioni che generano le indagini preliminari in sede penale o le varie tipologie di procedimento nei diversi ambiti, anche a dispetto dello scritto, documentato e periziato.
Quando ci troviamo al cospetto di una violazione diretta e/o indiretta del pensiero del soggetto/funzionario evidenziamo che vi è stata una influenza esterna che si è tramutata in stato di pensiero e successivamente in azione, per effetto di una comunicazione giusta o sbagliata, libera o viziata, pervenuta.
Ed allora considerato che la comunicazione nella sua definizione latina include anche gli "UNIVERSALI della COMUNICAZIONE", ossia il "Contesto" di comunicazione in quanto la stessa avviene entro un contesto che può avere quattro dimensioni: fisica, psicologica, temporale, sociale; i "Comunicanti" cioè le persone, ognuna con il proprio quadro di riferimento, costituito da opinioni, idee, conoscenze, norme, valori, principi, esperienze, come insieme organizzato e strutturato; il "Messaggio"; il "Canale di Trasmissione"; il "Rumore"; il "Ritorno di Comunicazione"; l'"Effetto"; la "Codifica e Decodifica dei messaggi"; elementi questi che ritroviamo in economia e precisamente nel Marketing, per i quali i fattori del "Marketing Mix" vengono approntati per rendere efficace e collaterale un processo di comunicazione, su un singolo, un gruppo, una zona o un fatto, mediante la possibilità offerta dal programma comunitario, è stato sviluppato prima un concetto - il "Marketing Giuridico" -, poi un supporto tecnico giuridico e matematico che permette di formulare quale incidenza ha un processo di comunicazione nell'attività giuridica e giudiziaria ed i suoi correttivi.
Quindi può esserci e, sicuramente, c'è una integrazione delle "Variabili del Marketing" con l'attività giuridica e giudiziaria e con la norma penale stessa; le "4 P del Marketing" trovano applicazione anche in tali campi e con essi si specificano sino al punto di poter affermare che, in ogni tempo, il concetto di "Marketing Giuridico", è esistito, ma non perfettamente conosciuto ed utilizzato per avere implicazioni sul livello e sulla qualità di comunicazione dei soggetti del procedimento e del processo, in ogni loro fase, con i successivi risvolti sulle attività e sui risultati degli stessi.
Analogamente il "Marketing Giuridico" potrà essere utilizzato quale integratore dell'azione di Magistrati, Avvocati e Polizia al fine di pervenire ad un miglioramento delle "pretese" di Giustizia, utopicamente attese sin dalla creazione della Società Umana, o magari "solamente" per: " Vivere onestamente, non offendere alcuno, dare a ciascuno il suo" (Eneo Domizio Ulpiano - Digesto, 533 postumo).
Dr. Visalli Gaetano Rosario
Giurista - Esperto in Scienze Forensi e Criminologia - Annemasse Francia