La Corte di Cassazione con sentenza n.15711 del 21.06.2013 ha stabilito che l'appaltatore è tenuto ad eseguire sempre un lavoro a regola d'arte ed è responsabile anche per i vizi derivanti da errori di progettazione e Direzione Lavori se, una volta accortosi del vizio, non abbia provveduto tempestivamente ad informare il committente esprimendo il suo dissenso. La responsabilità dell'appaltatore non è solo oggettiva, si estende anche ad errori progettuali se egli non mette in atto tutti gli accorgimenti necessari a rendere l'opera appaltata in grado di soddisfare pienamente la funzione per cui quest'ultima è stata richiesta, usando tutte le sue conoscenze specifiche richieste nel settore. La stessa Corte ha ribadito anche quanto previsto in materia di appalto dall'art. 1665 del Codice Civile, che prevede come presupposto dell'accettazione del progetto da parte del committente la consegna dell'opera finita e la presa in consegna di quest'ultimo senza riserve, anche se non ha provveduto alla verifica. Occorre però fare una netta distinzione fra consegna, atto meramente materiale, ed accettazione da parte del committente, che implica un atto di gradimento per il lavoro svolto, da cui scaturisce l'onere economico.
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