di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 18755 del 7 Agosto 2013. Limiti alla pignorabilità della pensione di ex dipendenti pubblici ai sensi del T.U. sul sequestro, pignoramento
e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Dpr 180/1950) - normativa modificata dalla pronuncia di incostituzionalità n. 506/2002. Il Tribunale di primo grado ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta da un pensionato, ex dipendente pubblico, rilevando come il pignoramento presso terzi a cui era stato sottoposto ledesse la c.d. quota di "minimo vitale" rappresentata dalla sua pensione. Il giudice di primo grado ha dichiarato pignorabile nei limiti del quinto soltanto la quota eccedente tale quantificazione. Ritenendosi leso dalla decisione del Tribunale, il pensionato ricorre in Cassazione denunciando violazione di legge: il giudice del merito avrebbe errato nella propria statuizione poiché avrebbe dovuto considerare la pensione interamente non pignorabile.
La Suprema Corte fornisce interpretazione della normativa in oggetto spiegando come il legislatore abbia operato un contemperamento di interessi: da una parte, quello di garantire al debitore quel minimo di entrata economica necessaria al mantenimento personale; dall'altra, la soddisfazione dei creditori. Da ciò deriva la corretta interpretazione ed applicazione del diritto da parte del giudice del merito, che ha logicamente motivato la sua decisione e proceduto al calcolo della quota di pensione residua ritenuta pignorabile. Il ricorso viene quindi rigettato, enunciando la Cassazione il principio per cui "(…) è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita ed è pignorabile nei soli limiti del quinto la residua parte, dovendo inoltre ritenersi che l'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità - con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata".
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